Cassa integrazione, Ok al recupero dello sgravio contributivo in alternativa alla Cassa Covid

Nicola Colapinto Martedì, 22 Dicembre 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Ove non sia stato possibile fruire dell'intero importo d'esonero con le denunce correnti, è ammesso recuperare gli importi sulle denunce pregresse con la regolarizzazione contributiva.
Ok al recupero del credito residuo di esonero contributivo richiesto dalle imprese che non fanno ricorso a Cig Covid fino a dicembre. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 4781/2020 pubblicato ieri. La misura, come noto, fa parte del pacchetto di incentivi alle imprese per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19 ed è stata introdotta con l'articolo 3 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. decreto "Agosto") a favore dei datori di lavoro del settore privato in alternativa alla fruizione di 18 settimane di cassa integrazione covid-19 per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco temporale tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020 (è prevista, comunque, la proroga nella legge di bilancio per il 2021). All'esonero hanno diritto tutti i datori di lavoro, esclusi gli agricoli, anche se non imprenditori (gli studi professionali), se a maggio e giugno hanno fruito di Cig Covid, per le sole posizioni aziendali (matricole Inps) destinatarie di tale Cig. L'esonero, anche se operativo da agosto, è concretamente fruibile dal 10 novembre (dopo l'ok dell'Ue).

Il tetto di fruizione

L'importo dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di fruizione dell'integrazione salariale con causale covid-19 già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL: la retribuzione globale da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Lo sgravio può essere fruito in massimo quattro mesi, tenendo conto che, in ogni mese, la quota fruita non può superare l'importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro per lo stesso mese. In particolare, può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, cioè dal mese di competenza di agosto al mese di competenza dicembre (invio denuncia al 31 gennaio 2021). Se c'è capienza, l'esonero può essere fruito per intero sulla denuncia relativa anche a una sola mensilità. Ove non sia stato possibile fruire dell'intero importo d'esonero con le denunce correnti, è ammesso recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto di quattro mesi) mediante la procedura della «regolarizzazione contributiva» (c.d. Uniemens/vig). La regolarizzazione va fatta con ticket e l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione con altre partite a debito dell'azienda o con le denunce successive o anche rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, della istanze o di «Dichiarazione Compensazione» o di «Rimb-cont».

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Documenti: Messaggio Inps 4781/2020

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