Cassa Integrazione, Ok alle ulteriori sei settimane sino al 31 gennaio 2021

Valerio Damiani Mercoledì, 09 Dicembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Corretta in via interpretativa la norma che avrebbe impedito l'accesso alla cassa integrazione dal 16 novembre alle imprese che non hanno chiesto le 9 settimane aggiuntive previste dal dl n. 104/2020.
  Salva la cassa integrazione con causale covid-19 (CIGO, CIGD, ASO) dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 per le imprese che erano riuscite ad evitare il ricorso alla seconda tranche di 9 settimane previste con il dl n. 104/2020 (c.d. decreto "agosto"). Il dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori) non ha operato alcuna abrogazione delle vecchie norme e, pertanto, resta possibile la fruizione integrale del periodo previsto dal decreto Agosto, fino al 31 dicembre. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 139/2020 in cui spiega, tra l'altro, che è stata istituita la nuova causale “COVID -19 DL 137” in relazione alle ulteriori sei settimane previste dal dl n. 137/2020.

Altre sei settimane di Cassa Covid

In particolare, l'articolo 12 del dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori) prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione di CIGO, CIGD e ASO (la CISOA non è stata rinnovata) con causale covid-19 per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane. L'Inps spiega che possono beneficiare delle 6 settimane i datori di lavoro: a) ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del dl n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso; b) ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove chiusure o dalle limitazioni indicati negli allegati 1 e 2 al dl n. 149/2020 (si tratta del settore dei trasporti, turistico, ricreativo, della ristorazione, del commercio al dettaglio e all'ingrosso) a prescindere dalla fruizione di precedenti trattamenti di integrazione salariale covid-19.

Con riferimento ai datori sub a) le settimane eventualmente ricadenti in periodi successivi al 15 novembre 2020 devono essere imputate, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle nuove 6 settimane. Per cui le aziende che abbiano fruito in via continuativa della seconda tranche di 9 settimane di cui al dl n. 104/2020 dal 26 ottobre in poi restano sostanzialmente prive di ulteriori settimane sino al 31 gennaio 2021. Con riferimento ai datori sub b) l'intervento di integrazione salariale potrà evidentemente coprire solo 6 settimane sino al 31 gennaio 2021 a fronte di un periodo potenziale di 11 settimane. 

Contributo addizionale

I datori di lavoro di cui al punto a) sono tenuti al pagamento di un contributo addizionale, in linea con le previsioni di cui al precedente dl n. 104/2020, pari al 9% o al 18% rispettivamente a seconda se hanno registrato una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019 oppure se non hanno registrato nessuna riduzione nel medesimo arco temporale. Non pagano il contributo addizionale i datori di lavoro che: 1) abbiano subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari o superiore al 20% nel predetto arco temporale; 2) hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019. Sono esenti dal contributo addizionale, inoltre, anche i datori di lavoro di cui al punto b) a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

Vecchia normativa

Il documento risolve poi la questione dei datori di lavoro che non hanno esaurito il plafond di 18 settimane (9+9) previste dal dl n. 104/2020. In assenza di un coordinamento normativo tra il D.L. n. 104/2020 e il D.L. n. 137/2020 le imprese che hanno risparmiato le 9 settimane aggiuntive sarebbero rimaste prive di copertura dopo il 16 novembre 2020. Fortunatamente l'Inps spiega che non è così e che questi soggetti possono continuare ad utilizzare la normativa precedente (che sarebbe durata sino al 31.12.2020) anche per i periodi intercorrenti tra il 16 novembre ed il 31 dicembre 2020. Ciò comporta che: 1) se il datore di lavoro non ha fruito di alcuna settimana di integrazione salariale successivamente al 12 luglio 2020 potrà presentare domanda per il periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 ai sensi della precedente disciplina (il periodo temporale ricadrebbe nelle prime 9 settimane e quindi il datore di lavoro non paga alcun contributo addizionale); 2) se il datore di lavoro ha esaurito le prime 9 settimane potrà fare domanda per la seconda tranche di 9 settimane (in tal caso paga il contributo addizionale se c'è stata una riduzione del fatturato inferiore al 20%).

Lavoratori in forza al 9 novembre 2020

Le sei settimane di CIGO, CIGD e ASO (la CISOA non è stata rinnovata) previste dal dl n. 137/2020 potranno essere concesse anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del dl n. 149/2020 c.d. decreto ristori bis). Anche le settimane ancora fruibili ai sensi della disciplina di cui al dl n. 104/2020 (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) potranno essere concesse ai lavoratori dipendenti in forza al 9.11.2020 purché, in tal caso, la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali ordinari (quindi riguardi periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre o a dicembre 2020).

Termini di trasmissione delle domande

E' confermata, infine, la disciplina generale secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ciò vale anche per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività avvenuti a novembre 2020 (il cui termine scade quindi il 31 dicembre 2020) mentre quelli riguardanti il mese di agosto 2020 (il cui termine sarebbe scaduto il 30 settembre) sono stati differiti al 15 novembre 2020. Rimane ferma la regola che in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Pagamento delle prestazioni

Non ci sono novità particolari per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni previste dal dl n. 137/2020: rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (anche tramite l'anticipo del 40%), senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. La CIGD viene pagata esclusivamente tramite pagamento diretto dell'INPS salvo per le imprese plurilocalizzate nel qual caso il pagamento potrà avvenire tramite conguaglio.

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Documenti: Circolare Inps 139/2020

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