Cassa Integrazione, Proroga ad ampio raggio per le Aree di Crisi

Valerio Damiani Sabato, 06 Maggio 2017
L'Inps illustra i requisiti per accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario di ulteriori 12 mesi per le aziende che ricadono nelle Aree di Crisi Complessa.
 L'Inps riepiloga le norme per accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese operanti in aree di crisi industriale. Lo fa con il messaggio n. 1873/2017 in cui l'istituto ricorda le novità introdotte recentemente dal decreto legge milleproroghe (Dl 244/2016 convertito con legge 19/2017). I chiarimenti riguardano l'applicazione del comma 11-bis dell'art. 44 del dlgs n. 148/2015, aggiunto dal dlgs n. 185/2016 (correttivo Jobs act), che ha disposto il riconoscimento della cigs in deroga, nel limite di 216 milioni di euro per l'anno 2016 (successivamente aumentati di ulteriori 117 milioni per il 2017), per la durata massima di 12 mesi a favore delle imprese che operano in un'area di crisi industriale complessa, come tale riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016 (si veda la tavola sottostante). 

La misura è destinata alle imprese ricadenti in tali aree che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cigs, si trovino nell'impossibilità di ottenere ulteriori periodi di cigs, sia perché abbia già esaurito la durata massima complessiva (di cui all'art. 4, comma 1, del dlgs n. 148/2015), o la durata massima consentita per ciascuna causale (art. 22, commi 1, 2 e 3 del dlgs n. 148/2015), sia in quanto non ricorrono i criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie. L'Inps precisa, inoltre, che gli interventi di proroga vengono autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, dlgs n. 148/2015). Trattandosi d'intervento cigs, spiega l'Inps l'intervento è destinato a lavoratori e imprese in possesso dei requisiti oggettivi fissati dalla normativa in materia d'integrazione salariale straordinaria (artt. 1 e 20 del dlgs n. 148/15). L'accesso alla proroga, come noto, è consentito a quelle aziende che presentino un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordate con la regione finalizzate a dare occupazione ai lavoratori, e che dichiarano contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa attualmente vigente.

La proroga nel 2017

Il recente decreto legge milleproroghe ha provveduto alla proroga dell'intervento in questione anche con riferimento a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell'arco temporale 2016 - 2017, si trovino, nel 2017, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa ordinaria. Anche in tal caso il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017 anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.  

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare 30/2016; Circolare 35/2016; Circolare 7/2017; DM del Ministero del Lavoro 5 Aprile 2017; Messaggio inps 1873/2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati