Cassa Integrazione, Quando va trasmesso il Modello "SR 41" all'Inps

Bernardo Diaz Venerdì, 31 Luglio 2020
I chiarimenti contenuti in un documento dell'Istituto di Previdenza interessano i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali concesse con causale COVID-19.
Conseguenze pesanti per i datori di lavoro che non trasmetteranno nei tempi stabiliti dalla legge il "modello SR-41 semplificato" all'Inps. In queste circostanze, infatti, la prestazione di integrazione salariale non potrà essere più erogata dall'Inps e resterà, pertanto, interamente a carico del datore di lavoro ritardatario. Le conseguenze le spiega l'Inps nel messaggio numero 3007/2020 pubblicato oggi dall'ente di previdenza a seguito delle modifiche apportate dal DL 34/2020 convertito con legge 77/2020.

Pagamento diretto

I chiarimenti riguardano gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro nel caso di richiesta all'Inps del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale (CIGO, ASO, CIGD) connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale facoltà, come noto, peraltro può essere anche assistita dalla richiesta all'INPS del pagamento anticipato del 40% dell'importo complessivamente spettante a ciascun lavoratore. In tale ultima eventualità si rammenta che l'istanza di pagamento anticipato va prodotta entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020 (Circ. Inps 78/2020; Circ. Inps 84/2020).

Trasmissione del modello SR 41

Il documento ribadisce che nel caso di pagamento diretto INPS delle prestazioni di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'ente di previdenza tutti i dati necessari tramite il cd. modello “SR 41” semplificato. La trasmissione, spiega l'Inps, va effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020, se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto secondo i criteri appena menzionati.

Così a titolo esemplificativo se il periodo di integrazione salariale è compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio 2020 ed il provvedimento di concessione è stato adottato il 5 giugno 2020 il termine per l'invio del modello SR 41 semplificato è fissato al 31 agosto 2020, cioè alla fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale (in quanto il provvedimento di concessione è anteriore alla scadenza dell'integrazione). Viceversa se il provvedimento di concessione fosse adottato il 5 agosto 2020 il termine per l'invio è fissato al 4 settembre 2020 cioè 30 giorni all'adozione del predetto provvedimento. Da ultimo se il periodo di integrazione salariale è compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Maggio 2020 ed il provvedimento di concessione è stato adottato il 25 maggio 2020 il termine per l'invio del modello SR 41 semplificato è fissato al 17 luglio 2020, in quanto il termine ordinario cadrebbe il 30 giugno, antecedente alla scadenza del 17 luglio.

La mancata trasmissione

L'Inps spiega che la mancata trasmissione nei termini sopra descritti del modello SR 41 semplificato comporta il respingimento delle domande di integrazione salariale (CIGO, ASO e CIGD) ancorchè siano state richieste con il pagamento anticipato del 40% dell'importo. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

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Documenti: Messaggio Inps 3007/2020

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