Cassa Integrazione, Stop alla Cigs dal 2016 per cessazione dell'attività d'impresa

Bruno Franzoni Martedì, 06 Ottobre 2015
Lo precisa la Circolare 24/2015 del ministero del Lavoro sulle novità introdotte con il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni in tema di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015. Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Durata massima. La circolare ripercorre le principali novità introdotte dalla Riforma del Jobs Act in particolare per quanto riguarda la nuova durata dei trattamenti di integrazione salariale. Per i trattamenti richiesti dal 24 set­tembre la durata massima complessiva per tutti i trattamenti di cassa integrazione (sia ordina­ria sia straordinaria), è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile. Il limite è più alto, cioè di 30 mesi, sempre nel quinquennio mobile, solo per le imprese edili e affini. Ai fini del computo della durata massima (24 o 30 mesi) non si tiene però conto dei tratta­menti già richiesti e autorizzati prima dell'entrata in vigore della riforma; vanno conteggia­ti, invece, se l'autorizzazione è dal 24 settembre.

Nel calcolo della durata massima, inoltre, la Cigs concessa per «contrat­to di solidarietà» si calcola per metà della sua durata fino a 24 mesi; oltre, invece, si conta per intero. Di conseguenza, preci­sa il ministero, la durata mas­sima sale a 36 mesi se la Cigs è concessa solamente per con­tratti di solidarietà: infatti, per i primi 24 mesi è conteggiata per 12 mesi (metà) residuando altri 12 mesi per raggiungere il limite massimo. Ad esempio, comunica il Ministero, l'impresa che ha richiesto 12 mesi di Cigs per contratto di solidarietà e 12 mesi di Cigo, può richiedere altri 6 mesi di Cigo o Cigs oppure altri 12 mesi di Cigs per contratto di solidarietà.

Crisi Aziendale. Nell'ambito della fattispecie della crisi aziendale la Circolare conferma che la Cigs ha una durata ridotta pari ad un massimo di 12 mesi in un quinquennio mobile e che dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Con particolare riferimento alla fattispecie della crisi per cessazione di attività il Ministero comunica che entro la data del 31 dicembre 2015, deve essere stipulato l'accordo in sede istituzionale e deve, altresì , essere presentata l'istanza di ammissione al trattamento.  Il decreto di ammissione potrà essere emanato anche successivamente al 31 dicembre 2015, una volta esaurita l'istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato. 

La presentazione delle domande. La domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata , con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale e deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. In caso di presentazione tardiva dell'istanza, cioè oltre il termine perentorio dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima. La presentazione delle domande avviene attraverso il canale tele­matico «Cigs online», presente sul sito internet del ministero del lavoro, in attesa di predi­sposizione di quella nuova. 

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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 24/2015

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