Cassa integrazione, Termini al 31 dicembre 2020

Bernardo Diaz Domenica, 29 Novembre 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Nessun anticipo dei termini di presentazione delle domande di CIG per le sospensioni o riduzioni intercorse nel mese di novembre 2020.
Nessun anticipo al 30 novembre dei termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19 per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa avvenute nel mese di novembre 2020. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 4484/2020 pubblicato l'altro giorno in attesa della diffusione della Circolare illustrativa delle modifiche ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 contenute nel dl n. 137/2020 (c.d. decreto "ristori") e dl n . 149/2020 (c.d. decreto "ristori bis").

I chiarimenti riguardano i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo la modifica operata dall'articolo 12, co. 5 del dl n. 137/2020 secondo la quale in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Il passaggio normativo è risultato controverso posto che avrebbe comportato che, eventuali domande per periodi di sostegno al reddito iniziati nel lasso temporale 1° novembre-30 novembre 2020 dovessero essere presentate entro lo stesso 30 novembre 2020 (poiché il Dl n. 137/2020 è entrato in vigore il 29 ottobre 2020).

A tal riguardo, tuttavia, l'Inps spiega che considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Resta fermo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12, co. 6 del dl n. 137/2020 che in caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Ove fossero trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimarrebbero a carico del datore di lavoro inadempiente.

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Documenti: Messaggio Inps 4484/2020

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