Congedi Parentali, domande riaperte sino al 31 dicembre 2015

Davide Grasso Sabato, 18 Luglio 2015
Il congedo parentale facoltativo si allunga sino a 12 anni di età del bambino mentre quello retribuito parzialmente indipendentemente dal reddito (al 30%) si allunga sino a 6 anni.
Dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente potrà fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio. Lo precisa l'Inps con la Circolare 139/2015 con la quale l'istituto spiega il novellato articolo 32 del T.U sulla maternità/paternità all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo sulla conciliazione vita lavoro (Dlgs 80/2015). 

L'Inps ricorda che la durata del congedo (facoltativo) resta sempre fissata a 6 mesi e che i genitori che non lo abbiano fruito interamente potranno sostanzialmente ottenere una riapertura dei termini sino al compimento del dodicesimo anno del figlio. C'è solo un vincolo: la fruizione del congedo non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 2015, almeno per ora, in attesa che il Governo renda strutturale la misura. Così, ricorda l'Inps, se il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni -  il periodo di congedo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile solo in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015. 

Periodi Indennizzabili. Precisazioni anche per quanto riguarda i periodi indennizzabili. La riforma eleva, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – la nuova disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Si prenda ad esempio, ricorda l'Inps, il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.

Indennizzo subordinato al reddito. I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) possono essere indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07. Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni. GamsinAd esempio il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, potrà fruire dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi). Così come il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, potrà fruire di tali periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).

L'Inps ricorda, infine, che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

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Documenti: Circolare Inps 139/2015

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