Congedi Parentali e Maternità, Ecco come cambiano le tutele per gli autonomi

Davide Grasso Martedì, 16 Febbraio 2016
Alla nascita del bambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi, da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino.
Maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata. Il disegno di legge del Governo sulla Riforma del Lavoro Autonomo non imprenditoriale, quello cioè dei professionisti con o senza partita iva, completa il Jobs Act estendendo anche alle professioniste alcune tutele rese strutturali dallo scorso anno per le lavoratrici dipendenti.

L'articolo 9 del testo della legge approvata lo scorso 28 gennaio, ora all'esame di Palazzo Madama, provvede ad estendere la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, il congedo parentale potrà essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino contro gli attuali 3 (mesi) da fruirsi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto comprende il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale: indennità pari al 30% del reddito calcolato nella misura di 1/365 del reddito preso riferimento del accertamento contributivo.

L’assegno di maternità, inoltre, non sarà più vincolato alla sospensione dall’attività lavorativa. Le mamme potranno così ricevere l’indennità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, senza astenersi dall'occupazione.

Cambiano anche le disposizioni per la tutela della gravidanza, malattia e infortunio. In particolare si stabilisce che il rapporto di lavoro dei collaboratori che prestano la loro attività in via continuativa non potrà estinguersi in caso di gravidanza, malattia e infortunio, ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. Inoltre in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi viene parimenti sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio e fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

Da segnalare, infine, l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, una misura che avrà l'effetto di incrementare l'importo medio indennizzabile di malattia nei confronti dei malati oncologici. 

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