Congedo Straordinario e Indennità di Maternità, le regole

Valentino Grillo Sabato, 03 Novembre 2018
La sospensione del rapporto di lavoro per assistere il figlio o il coniuge disabile non pregiudica il conseguimento dell'indennità di maternità. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
Ok all'indennità di maternità alla madre il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso da più di 60 giorni dall'inizio del congedo di maternità a causa della fruizione del congedo straordinario per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 4074 del 2 novembre 2018 in cui l'Istituto recepisce la Sentenza della Corte Costituzionale numero 158 dello scorso 23 maggio.

A seguito della predetta pronuncia i periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo. Al pari di quanto già previsto per le assenze di malattia e d'infortunio, del «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità», del «periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento» e del «periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale». Da notare che godono del beneficio dell'esclusione dal computo dei sessanta giorni soltanto i congedi straordinari fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità (restano, quindi, esclusi i congedi assunti per assistere altri soggetti, come in particolare, il fratello o la sorella o i genitori della gestante).

Beneficio esteso anche alle unioni civili

L'Inps ricorda, inoltre, che con la legge 76/2016, che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 (si richiamano, al riguardo, le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2017). Conseguentemente, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. 

La novità, precisa l'Inps, si applica, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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Documenti: Messaggio inps 4074/2018

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