Contratti a termine, Ecco quando non si applica il contributo addizionale

Bernardo Diaz Mercoledì, 05 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 a favore dei lavoratori stagionali. Da settembre stop al contributo addizionale sui rapporti a termine siglati dal 1° gennaio 2020.
Stop al pagamento del contributo addizionale per il finanziamento della NaSpi sui contratti a termine per le attività stagionali e piccoli lavori (fino a tre giorni) nel turismo e pubblici esercizi. Da settembre i datori di lavoro non saranno più tenuti al versamento del contributo dell'1,4% sui rapporti a termine siglati dal 1° gennaio 2020, a seguito della legge bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 91/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale.

I chiarimenti riguardano le fattispecie di esonero dal versamento del contributo di finanziamento per la Naspi a seguito della novella apportata dall'art. 1, comma 13, della legge bilancio 2020 (legge n. 160/2019) all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Come noto per disincentivare la flessibilità il legislatore ha previsto la corresponsione di un contributo pari all'1,4% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro che stipulino un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La predetta contribuzione, dovuta dal 1° gennaio 2013, è stata ulteriormente incrementata con il DL 87/2018 (DL "Dignità") dal 14 luglio 2018 in misura pari allo 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Il predetto incremento della contribuzione non si applica per i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, istituti pubblici di ricerca o enti di ricerca privati.

Vecchie eccezioni

La legge 92/2012 ha stabilito che il contributo addizionale non si applica: 1) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 2) ai contratti di lavoro in apprendistato; 4) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni; 5) ai contratti di lavoro domestico (ma non in regime di somministrazione); 6) i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; 7) le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità avvenute sino al 31 dicembre 2016 (stante la successiva abrogazione della norma); 8) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Nuove eccezioni

A seguito della novella contenuta nella legge di bilancio 2020 l'Inps spiega che vengono stabilite quattro ulteriori fattispecie di esonero a partire dai contratti a tempo determinato stipulati dal 1° gennaio 2020

a) per lo svolgimento di attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

b) per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai Ccnl, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019. L'esonero trova applicazione limitatamente alle attività svolte nel territorio della provincia di Bolzano, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore e dal luogo ove ha sede legale l'azienda del datore di lavoro.

c) per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi nei casi individuati dai Ccnl. L'Inps spiega che beneficiano della normativa esclusivamente i settori del turismo e dei pubblici esercizi: attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e intermediazione (agenzie viaggi).

d) per quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. A tale riguardo le imprese beneficiarie dell'esonero contributivo sono quelle autorizzate all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo dall’Autorità di sistema portuale o dall’autorità marittima, iscritte negli appositi registri e soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione. 

L'esonero trova applicazione sia per il contributo base che per la maggiorazione dello 0,5%. L’obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti di lavoro stagionali che, pur inclusi nelle deroghe vigenti dal 1° gennaio 2020 siano stati stipulati precedentemente alla predetta data del 1° gennaio 2020. In tal caso, tuttavia, i datori di lavoro non dovranno versare lo 0,5% di maggiorazione in relazione ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data.

Da settembre

L'Inps precisa che l'esonero contributivo ha efficacia a partire dal periodo di paga di settembre. Per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, nel caso in cui l'azienda abbia pagato sia il contributo addizionale Naspi che gli incrementi, i datori di lavoro interessati possono recuperare la contribuzione versata in uno dei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020. Nel caso in cui per i periodi da gennaio ad agosto 2020 sia stata versata la contribuzione già ridotta (senza addizionale), occorrerà effettuare flussi regolarizzativi.

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Documenti: Circolare Inps 91/2020

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