Contratti a termine, proroga senza causale sino al 31 marzo 2021

Valentino Grillo Lunedì, 11 Gennaio 2021
Lo prevede la legge di bilancio. La facoltà, tuttavia, favorisce soltanto i rapporti a termine che non hanno già fruito della stessa possibilità dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del dl n. 104/2020. 
Contratti a termine prorogabili e rinnovabili sino al 31 marzo senza causale. Lo stabilisce il comma 279 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) con il quale il legislatore procrastina ulteriormente la deroga già introdotta con il dl n. 34/2020 (cd. decreto rilancio) a causa del perdurare della pandemia da covid-19. La novella consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come previsto dal dl n. 104/2020 entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle causali. 

La questione

Come noto l'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede che il contratto a termine possa essere stipulato liberamente fino a 12 mesi; oltre, comunque fino a 24 mesi, è necessaria invece una causale: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; sostituzione di lavoratori; esigenze da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Dal 19 maggio 2020, tuttavia, l'articolo 93 del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto per la prima volta la facoltà per datori di lavoro e lavoratori di proroga e/o rinnovo dei rapporti a termine senza necessità di causale in considerazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia. La facoltà originariamente doveva durare sino al 30 agosto 2020, poi è stata spostata al 31 dicembre 2020 dall'articolo 8 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (cd. decreto agosto) ed ora viene estesa ulteriormente dalla legge n. 178/2020 sino al 31 marzo 2021.

Caratteristiche della proroga

Seguendo le indicazioni già fornite con la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 la scadenza del 31 marzo 2021 va intesa come ultimo giorno per fare la proroga o il rinnovo acausale, anche se il rapporto prosegue oltre tale data; la facoltà è offerta a tutti i contratti a termine, non solo a quelli in essere al 23 febbraio 2020, ed è praticabile una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi purché non determini il superamento dei 24 mesi di durata massima del rapporto a termine e si applica anche alla somministrazione a termine. La proroga infine può avvenire anche in deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe  e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. In sostanza, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, semprechè sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Per chi vale la nuova proroga

La predetta nota ha anche precisato che eventuali rinnovi o proroghe effettuati ai sensi dell'articolo 93 del dl n. 34/2020 non sono rilevanti. Per cui i rapporti a termine già prorogati/rinnovati tra il 19 maggio ed il 14 agosto 2020 (sino cioè all'entrata in vigore dell'articolo 8 del dl n. 104/2020) possono formare oggetto di una sola nuova proroga o rinnovo acausale dal 15 agosto 2020 (al 31 marzo 2021) pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi. La novella, pertanto, favorisce soltanto i rapporti a termine che non hanno già fruito della stessa possibilità (proroga o rinnovo acausali) dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

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