Contratti a Termine, stagionali fuori dal tetto dei 36 mesi

Federico Pica Domenica, 22 Maggio 2016
Lo precisa il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello sollevato dall'Assaereo. I contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima di 36 mesi
Le assunzioni a termine stagionali non concorrono alla determinazione del limite di 36 mesi, in quanto costituiscono un’eccezione alla durata massima. Lo ha stabilito, tra l’altro, il ministero del lavoro nell’interpello n. 15 pubblicato in risposta all'Assaereo (associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo).

In particolare al ministero è stato chiesto di chiarire la norma sulla non computabilità dei periodi di lavoro prestati per lo svolgimento di attività stagionali, ai fini della determinazione del limite di durata massima di 36 mesi (ovvero dell’eventuale diverso termine fissato dai contratti collettivi). La norma è l’art. 19, comma 2, del dlgs n. 81/2015 la quale, secondo il ministero, stabilisce che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano un’eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege (pari a 36 mesi) o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, pertanto, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di 36 mesi (ex art. 19, comma 1, del dlgs n. 81/2015), limite che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Il Dicastero di Via Veneto chiarisce anche che è possibile non applicare il regime degli intervalli tra un contratto a termine e un altro, nelle ipotesi in cui si tratti «di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del ministro del lavoro, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi». Secondo il ministero, la non applicabilità degli intervalli nella successione di assunzioni a termine (20/10 giorni a seconda che il primo contratto sia di durata superiore o meno a sei mesi) opera, nel nuovo regime, nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del ministro del lavoro, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, salva l’applicazione delle disposizioni del dpr n. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.

In altri termini, il rinvio medio tempore al citato dpr avviene in «sostituzione» dell’emanando decreto e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di «integrare» il quadro normativo. Per tali ipotesi il ministero ritiene ammissibili anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza della vecchia normativa. 

Da ultimo al Ministero è stato chiesto se i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine (ex art. 2 del dlgs n. 368/2001) per il settore aereo e i servizi aereoportuali possano sommarsi ai limiti percentuali dell’art. 19, comma 1, del dlgs n. 81/2015, fino all’abrogazione del citato art. 2 prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2017.  Via Veneto indica che la disciplina dell’art. 2 del dlgs n. 368/2001 introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, evidentemente giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze allo stesso connesse.

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Documenti: La risposta del Ministero del Lavoro

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