Niente Adi al nucleo familiare in cui sia presente un minore che non va a scuola. Se l’operatore sociale che segue la famiglia per la redazione del Pais (patto d’inclusione sociale) rileva che il minore non sia in possesso di titolo di studio o non frequenti una scuola dell’obbligo darà sette giorni ai genitori per la ripresa del percorso scolastico pena la sospensione dell’assegno d’inclusione. Lo stabilisce un decreto firmato dai ministeri del lavoro e dell’istruzione, per dare attuazione all’art. 2 del dl n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023.
La condizione per beneficiare dell’Adi
Come noto l’art. 2 del dl n. 48/2023, al comma 3-bis prevede che l’Adi spetti a condizione che per i componenti minorenni del nucleo familiare, sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione sociale (Pais).
Come funzionano i controlli
Il decreto prevede che sia l’operatore sociale responsabile della definizione del Pais del nucleo beneficiario dell’Adi a verificare l’adempimento dell’obbligo d’istruzione di tutti i componenti minori d’età, se presenti nel nucleo.
Al tal fine, tramite piattaforma per la gestione dei patti per l’inclusione sociale (GePI), l’operatore avrà a disposizione una specifica funzionalità online per la consultazione dei dati su titoli di studio e frequenza scolastica. In mancanza dei dati online, l’operatore richiederà ai genitori (o a chi esercita la responsabilità genitoriale) di presentare, entro 10 giorni, la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo d’istruzione.
Se la verifica dà esito negativo, l’operatore inserisce nel Pais lo specifico impegno dei genitori volto ad assicurare che il minore riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza della scuola. Nell’ambito del PaIS possono inoltre essere attivati servizi, interventi e misure a supporto dell’intero nucleo familiare, finalizzati a sostenere, ove necessario, il recupero della competenza genitoriale degli adulti di riferimento e a garantire il diritto all’istruzione del componente di minore età e l’assolvimento del relativo obbligo.
La sospensione
Il decreto prevede che se, decorsi 7 giorni dalla sottoscrizione del Pais, non sia ripresa la frequenza, l’Adi è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato non appena avvenuta la ripresa regolare della frequenza scolastica. In ogni caso l’impegno assunto dai genitori e la regolare frequenza scolastica dei minori sono oggetto di verifica mensile.
Non solo. In assenza della ripresa della frequenza della scuola dell’obbligo senza giustificato motivo il nucleo familiare decadrà dall’Adi.