Contratti di Solidarietà, Ok al recupero dello sgravio contributivo

Bernardo Diaz Venerdì, 11 Settembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Operativo il recupero del beneficio a valere sulle risorse stanziate per il 2019. Conguaglio entro il 16 dicembre 2020.
Ok dell'Inps alla fruizione della decontribuzione sui contratti di solidarietà per le imprese i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2019. Le aziende hanno tempo fino al 16 dicembre 2020 per recuperare lo sgravio del 35% dei contributi dovuti sui lavoratori occupati a orario ridotto, in misura superiore al 20%.

Lo spiega l'Inps nella circolare numero 100/2020 pubblicata ieri con la quale fornisce le indicazioni circa l'acquisizione dello sgravio per le imprese destinatarie del beneficio. L'elenco delle imprese incluse è allegato alla stessa Circolare.

Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015. Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall'anno 2014, per il biennio 2014/2015 è stata disciplinata dal dm n. 83312/2014; per l'anno 2016 dal dm n. 17981/2015; dal 2017 in poi dal dm n. 2/2017.

Lo misura dello sgravio

Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'effettiva misura di che è possibile conguagliare, precisa l'Inps, è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).

Conguagli entro il 16 dicembre 2020

Nella Circolare l'Inps precisa che il conguaglio in parola spetta alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019 (l'elenco delle imprese è indicato nell'Allegato alla Circolare) a valere sulle risorse stanziate per il 2019. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive circolari.

Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 dicembre 2020 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Requisiti e condizioni

L'Inps spiega che non sono soggette allo sgravio le seguenti contribuzioni dovute dai datori di lavoro: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; il contributo dello 0,30% (ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978); il contributo di solidarieta' sui versamenti per la previdenza complementare e/o fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Il beneficio contributivo, inoltre, è incompatibile con qualunque altro incentivo contributivo; conseguentemente, i lavoratori per i quali l'impresa fruisce dello sgravio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Infine, l'applicazione dello sgravio resta subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

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Documenti: Circolare Inps 100/2020

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