Contratto di Apprendistato, Trasformazione più costosa

Bernardo Diaz Giovedì, 11 Aprile 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Le precisazioni riguardano i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, e trasformano il contratto di apprendistato di primo livello in uno di apprendistato professionalizzante.
La trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in uno di apprendistato professionalizzante fa perdere i benefici contributivi previsti dall'articolo 1, comma 773, della legge 296/2006. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1478/2019 pubblicato ieri. I chiarimenti riguardano nello specifico la facoltà di cui all'articolo 43 del Dlgs 81/2015 per il datore di lavoro di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali del prestatore. Secondo l'Istituto il testuale riferimento alla “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Di conseguenza, precisa l'Inps, l'applicazione delle aliquote contributive ridotte in funzione della durata del rapporto di lavoro come esposte nella Circolare Inps 108/2018 - per le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove - trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.  Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è quella ordinaria, cioè risulta pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In sostanza dalla trasformazione il datore di lavoro deve applicare l'aliquota contributiva piena, anche se la variazione cade nel primo biennio di vigenza contrattuale anzichè quella ridotta che oscilla tra 1,5 ed il 5% della retribuzione imponibile. Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

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Documenti: Messaggio inps 1479/2019

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