Coronavirus, Ecco le misure sul fronte previdenziale e sociale contenute nel decreto "Cura Italia"

Bernardo Diaz Martedì, 17 Marzo 2020
I contenuti del decreto legge "Cura Italia" adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Le aziende che sospendono l'attività potranno ricorrere alla Cassa integrazione in deroga per la durata massima di 9 settimane.
Il Governo ha varato ieri il decreto legge "Cura Italia" per contrastare gli effetti economici dell'emergenza nazionale determinata dal dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Il provvedimento interviene su diversi fronti, da quello sanitario a quello economico, con l'obiettivo di ristorare famiglie ed imprese dal blocco forzato delle attività.

La misura principale riguarda l'estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, potranno ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. La misura si abbina la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi e le partite iva è riconosciuto un indennizzo (una tantum) di 600 euro, su base mensile, non tassabile. Secondo il Governo l’indennizzo coprirà una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Le altre misure

Le misure di sostegno al reddito vengono accompagnate dall’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo.

In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Per i soggetti che assistono un parente in condizione di disabilità grave il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.

Sospensione dei contributi

Sul fronte previdenziale il DL prevede la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono i seguenti: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Per i contribuenti con fatturato sino a 2 milioni di euro la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (versamenti IVA, ritenute e contributi) riguarderà la sola mensilità di marzo. Questi versamenti potranno poi essere fatti senza sanzioni e interessi entro il prossimo 31 maggio. Per tutti gli altri operatori economici (non coinvolti nella sospensione), il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo. Slitta poi dal 10 aprile al 10 giugno, senza sanzioni e more, il versamento dei contributi per colf e badanti.

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