COVID-19, Con l'Assegno Ordinario spettano anche gli ANF

Valerio Damiani Martedì, 21 Luglio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Potranno conseguire la prestazione familiare tutti i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario a carico dei fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale con causale Covid-19.
Anche ai lavoratori che beneficiano dell'Assegno Ordinario a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 avranno diritto all'assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 88/2020 in cui illustra la novella legislativa apportata dall'articolo 68 del DL 34/2020 (Decreto "Rilancio").

ANF estesi

A differenza dei trattamenti di CIGO e CIGS, infatti, durante i periodi di percezione dell’integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS non spettano, in quanto non previsti dai decreti istitutivi dei Fondi medesimi, gli assegni al nucleo familiare. Con l'obiettivo di equiparare le tutele connesse all'emergenza epidemiologica l'articolo 68 del predetto DL 34/2020 (in vigore dallo scorso 19 maggio 2020) ha attribuito gli ANF anche sugli assegni ordinari erogati dai Fondi Bilaterali (compresi quelli del Trentino e di Bolzano Alto Adige) e dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS). 

La prestazione sarà erogata esclusivamente rispetto agli ASO relativi a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per tutta la durata dell'intervento di integrazione salariale (attualmente la durata massima è di 14 settimane sino al 31 agosto 2020 + altre 4 autorizzabili per periodi tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020).

Modalità di erogazione

Se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio le aziende dovranno anticipare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata sulle denunce contributive Uniemens. Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.  Se l'erogazione dell’assegno ordinario è già avvenuta: 1) i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio dovranno versare gli ANF arretrati e poi conguagliare sull'Uniemens quanto corrisposto come arretrato secondo le modalità esposte nella medesima Circolare; 2) i datori di lavoro che hanno chiesto il pagamento diretto all'Inps dell'ASO dovranno presentare una ulteriore domanda con il modulo "SR41" indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente (in questo caso sarà l'Inps a pagare gli ANF).

L'Inps ricorda, infine, che avendo le domande di ANF per i lavoratori dipendenti validità sino al 30 giugno di ogni anno a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 88/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati