Decontribuzione SUD, Salvo l'incentivo per i somministrati

Nicola Colapinto Giovedì, 01 Aprile 2021
Il cambio di rotta dell'INPS dopo la bocciatura del TAR e il dietrofront del Ministero del Lavoro. Ok alla fruizione dello sgravio anche per i lavoratori somministrati se la sede di lavoro effettiva è nelle regioni svantaggiate.
La decontribuzione Sud potrà essere fruita anche se il somministrato svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno. A prescindere dalla sede dell'Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto. Lo rende noto l'INPS con il messaggio n. 1361/2021 a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Decontribuzione Sud

L'incentivo è stato introdotto dal decreto Agosto (dl n. 104/2020) a favore dei datori di lavoro privati, eccetto agricoli e domestici. Consiste dello sconto del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, ferma restando l'aliquota di computo ai fini pensionistici per i lavoratori. L'incentivo è stato operativo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, per i rapporti di lavoro attivi nelle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. La legge Bilancio 2021 ha abrogato tale disciplina prevedendone una nuova, operativa fino al 2029, con misure differenziate: 30% negli anni 2021/2025; 20% nel biennio 2026/2027; 10% nel biennio 2028/2029. L'Inps con circolare n. 33/2021 ha dato il via libera alla fruizione dello sgravio per l'anno 2021.

Somministrazione

Lo scorso mese il TAR del Lazio ha bocciato l'interpretazione INPS secondo la quale lo sgravio non spetta nel caso in cui, pur svolgendo l'attività in un'unità operativa dell'azienda utilizzatrice sita in una delle regioni agevolate, il lavoratore in somministrazione sia formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione sita in una regione non agevolata. Nella Circolare n. 122/2020 e nella più recente Circolare n. 33/2021 l'INPS, infatti, aveva specificato che rilevava la sede di lavoro del «datore di lavoro» e non «dell'utilizzatore».

Dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi e a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro l'INPS rivede il predetto orientamento. Nello specifico qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto. Ciò, in quanto, la ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Salvo il passato

Sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate con il modello "UniSomm" l'INPS verificherà se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse alla misura ed attribuirà il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021. Con questo codice le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse nei flussi contributivi.

L'INPS spiega, infine, che non si procederà al recupero dello sgravio concesso, in aderenza al precedente orientamento ministeriale, alle Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti. Resta fermo che dal mese di aprile 2021, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà ammessa solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle regioni agevolate.

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Documenti: Messaggio Inps n. 1361/2021

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