Decreto sostegni bis, in Gazzetta la Legge di conversione. Ecco cosa cambia

Bernardo Diaz Martedì, 27 Luglio 2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 106/2021 si chiude definitivamente la conversione del decreto sostegni bis. Ecco le principali novità in materia di welfare.

Via libera definitivo al cd. decreto sostegni bis. E' stata, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 106/2021 di conversione del dl n. 73/2021 con cui il Parlamento ha confermato le misure già contenute nella prima versione del testo con numerose modifiche esito del confronto parlamentare. All'interno ci sono novità anche nel settore lavoro con l'assorbimento delle previsioni contenute nel dl n. 99/2021 che è stato contestualmente abrogato. Ecco quindi le principali novità in materia di welfare ed ammortizzatori sociali.

Cassa Integrazione

E' confermata la facoltà prevista originariamente dall'articolo 4, co. 8 del dl n. 99/2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 8, comma 1, del dl n. 41/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo.

E' confermata la facoltà prevista originariamente dall'articolo 4, co. 2 del dl n. 99/2021 ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili di fruire di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

A decorrere dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021) e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS per le imprese in crisi qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva (ex art. 44 del dl n. 109/2018) è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Contratti a tempo determinato

Viene apportato con l'articolo 41-bis una modifica all'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato secondo la quale sino al 30 settembre 2022 la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015.

Aree di crisi industriale complessa

Si prevede lo stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all'art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Esonero Contributivo 

L'articolo 47-bis prevede che ai fini dell'applicazione del cd. anno bianco per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della legge 178/2020 (L. di bilancio per il 2021), la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti l'esonero a partire dal 1° novembre 2021; a tal fine, la predetta regolarità è assicurata anche dai contributi versati alla data del 31 ottobre 2021, ferma restando la applicazione delle disposizioni sul recupero degli importi fruiti non spettanti.

Esodati 

Il medesimo articolo 47-bis interviene sulla tassazione dell’assegno straordinario di accompagnamento a pensione (cd. assegno di esodo), erogato in forma rateale dai fondi bilaterali per il settore del credito, del credito cooperativo e di Poste italiane s.p.a assoggettandolo all’aliquota prevista per i redditi sottoposti a tassazione separata e prevedendo espressamente che su tali somme non si applichi il ricalcolo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La disposizione, che reca una norma di interpretazione autentica, è finalizzata, in particolare, a escludere il ricalcolo fiscale conseguente al regime di tassazione separata prevista per i suddetti assegni, effettuato da parte dell’Amministrazione finanziaria applicando le aliquote sulla base dei redditi medi degli ultimi 5 anni. In virtu' di tale precisazione l'agenzia delle entrate dovrà ora provvedere alla cancellazione degli avvisi bonari emessi ed eventualmente al rimborso della prima rata verso coloro che avessero iniziato a pagare in forma rateale.

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Documenti: Il testo coordinato del dl n. 73/2021

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