Ciclone Harry, I contributi sospesi si versano entro il 10 ottobre

Mercoledì, 22 Aprile 2026
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La sospensione riguarda i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro anche del settore domestico, committenti, autonomi e parasubordinati in scadenza tra il 18 gennaio ed il 30 aprile 2026.

Sospesi gli obblighi informativi ed il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati colpiti dal ciclone Harry che ha interessato Calabria, Sicilia e Sardegna ad inizio anno. Nello specifico si tratta dei versamenti che ricadono nel periodo tra il 18 gennaio ed il 30 aprile 2026. dovranno versarli in unica soluzione il prossimo 10 ottobre 2026. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 49/2026 ad illustrazione di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 25/2026 per alleviare gli effetti dell’emergenza.

Beneficiari

Il beneficio interessa i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa come dichiarata presso la competente Camera di Commercio in uno degli immobili danneggiati (cioè dichiarati inagibili da un provvedimento dell’autorità) nei Comuni coinvolti negli eventi metereologici in parola.

Con riferimento alla platea dei soggetti coinvolti l’Inps precisa che si tratta:

  • dei datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • dei committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire del beneficio soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei predetti territori. In caso di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi il beneficio riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

Sospensione contributiva

La sospensione, precisa l'Inps, riguarda anche gli adempimenti informativi oltre che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 nonché le note di rettifica scadute, le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, gli atti di accertamento di vigilanza documentale e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Si tratta, in sostanza:

  • delle contribuzioni di competenza da gennaio a marzo 2026 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti;
  • della rata sul minimale relativa al IV trimestre 2025 per artigiani e commercianti;
  • della rata del III trimestre 2025 in scadenza il 16 marzo 2026 dovuta dai datori di lavoro iscritti alla gestione contributiva agricola;
  • del pagamento dei contributi relativi al I trimestre 2026 per i datori di lavoro domestico.

Versamento della contribuzione sospesa

I soggetti che si avvalgono della sospensione dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. Come al solito vige il principio secondo cui non è ammesso il rimborso dei contributi già versati.

Serve la domanda

Per avvalersi del beneficio occorre produrre apposita domanda telematica tramite il Cassetto previdenziale del contribuente. Per le aziende con dipendenti nella domanda il datore di lavoro chiederà l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M” ai sensi del DL n. 25/2026. Nei flussi contributivi, invece, il datore valorizzerà il codice causale “N983” avente il significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n. 25/2026”.

I datori di lavoro che hanno diritto alla sospensione, per i quali sono state già presentate denunce insolute totali o parziali, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) per l’esposizione del codice di sospensione nel periodo di riferimento che va dal mese di gennaio 2026 al mese di marzo 2026.

Stop agli avvisi di addebito Inps

Nei confronti dei medesimi soggetti l’Inps ricorda che il dl n. 25/2026 ha sospeso anche i termini dei versamenti in scadenza tra il 18 gennaio ed il 30 aprile derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia gli avvisi di addebito (quelli emessi dall’Inps hanno valore di titolo esecutivo). La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte degli interessati. I termini di versamento riprendono a decorrere dopo il 30 aprile 2026.

Documenti: Circolare Inps 49/2026

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati