I lavoratori agricoli occasionali (OTDO) non incidono sulla soglia che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Pertanto per il datore non scatta neanche l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1388/2026 in cui spiega gli effetti dell’abbattimento progressivo delle soglie dimensionali previsto dalla legge di bilancio 2026 sulla fattispecie del lavoro agricolo.
Le Nuove Soglie
Dal 1° gennaio 2026 due le situazioni che determinano l’obbligo di versamento del TFR dei lavoratori subordinati al Fondo di Tesoreria dell’Inps. La prima, in vigore dal 2007, scatta se l’azienda al momento della sua costituzione raggiunge la soglia di 50 dipendenti (l’obbligo scatta dal mese successivo all’avvio dell’attività); la seconda, in vigore dal 2026, scatta se nell’anno precedente se l’impresa ha raggiunto la soglia di 60 dipendenti (l’obbligo scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo). Nel biennio 2028-2031 la soglia scenderà a 50 dipendenti e a 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032. L’Inps ha dettato istruzioni con la Circolare n. 12/2026.
Settore agricolo
I chiarimenti riguardano il comparto agricolo, dove la frammentarietà dei contratti richiede regole ad hoc. In primo luogo l’Inps spiega che gli operai stagionali, cioè gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono pienamente al calcolo della soglia dimensionale. Non conta la durata del contratto: anche chi lavora meno di tre mesi viene conteggiato per determinare se l'azienda supera i 60 addetti. Tuttavia, il versamento effettivo delle quote al Fondo resta dovuto solo per chi supera i tre mesi di rapporto.
Per tenere in considerazione la discontinuità del rapporto di lavoro l’Inps spiega che il conteggio degli OTD va effettuato sommando il numero di giornate effettivamente prestate nelle denunce mensili nel limite di un tetto pari a 26 giornate. Il risultato viene diviso 312.
Per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato, invece, con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere.
Per i lavoratori a tempo parziale le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste negli anni successivi.
Gli occasionali
Restano fuori dal computo gli Operai Agricoli Occasionali (OTDO) assunti nell'ambito del lavoro occasionale in agricoltura. Data la loro natura strutturalmente saltuaria (massimo 45 giornate annue), non pesano sulla soglia dimensionale e non generano obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
Casi Particolari: TFR in Busta Paga
In alcune province, la contrattazione collettiva prevede che il TFR degli operai addetti alla raccolta venga pagato mensilmente in busta paga (tramite conglobamento nel salario o quote giornaliere). In questi casi, il datore di lavoro non deve versare nulla all'INPS, poiché l'obbligo di accantonamento è già assolto con il pagamento diretto al lavoratore. Tuttavia, questi operai vanno comunque conteggiati per determinare la dimensione aziendale.
Scadenze e Adempimenti
Le aziende che, nel 2025, hanno superato la media dei 60 addetti devono attivarsi immediatamente:
- Codice Autorizzazione: È necessario richiedere tramite il "Cassetto Previdenziale" l'attribuzione del codice "1R" (o "2R" in caso di cessioni d'azienda).
- Regolarizzazione: Per le quote maturate da gennaio 2026, c'è tempo fino al 31 maggio 2026 per mettersi in regola senza incorrere in sanzioni civili.
L'operazione deve essere effettuata tramite i flussi Uniemens/PosAgri, utilizzando i codici retribuzione già in uso per la gestione del Fondo Tesoreria.
Documenti: Messaggio Inps 1388/2026













