Diffida accertativa, le somme vanno esposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali

Valerio Damiani Giovedì, 23 Dicembre 2021
Chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alla quantificazione dei crediti patrimoniali in favore del lavoratore a titolo di differenze retributive.

Nella diffida accertativa i crediti patrimoniali maturati dal lavoratore a titolo di differenze retributive vanno esposti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Da questo importo occorre detrarre le eventuali somme già corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di retribuzione cioè senza operare alcuna "lordizzazione" dell'importo anticipato. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 2002/2021 a seguito di un orientamento del ministero del lavoro (nota prot. n. 11754 del 17 dicembre 2021).

L'Inl risponde a due richieste di chiarimento: se nella diffida accertativa i crediti patrimoniali in favore del lavoratore devono essere indicati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali ovvero al netto e come considerare gli eventuali acconti già corrisposti al lavoratore.

Importi al lordo

L'Inl cita al riguardo l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 8017/2019), chiamata ad esprimersi in merito alle differenze retributive da corrispondere ai lavoratori. In tale occasione i giudici hanno precisato che “l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”.

Di conseguenza l'Inl spiega che le somme vanno esposte al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. In particolare occorre fare riferimento agli importi retributivi indicati nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, eventualmente applicando tutte le maggiorazioni spettanti per particolari tipi di prestazioni (ad esempio: straordinario, lavoro supplementare, domenicale o notturno).

Ciò, di norma, anche nell’ipotesi in cui la diffida accertativa venga adottata sulla base della busta paga nella quale, come noto, sono indicati tanto gli importi lordi quanto quelli netti. In tale ipotesi occorrerà prendere in considerazione l’importo mensile lordo previdenziale ovvero quello fiscale per le casistiche di somme escluse dalla base imponibile previdenziale, ai sensi dell’art. 12 L. n. 53/1969 (somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto), inserendo separatamente le voci che sono esenti anche fiscalmente, come ad esempio le indennità di trasferta, fuori dal territorio comunale, nei limiti previsti dal TUIR.

Gli acconti

Nel caso in cui il datore di lavoro ha già erogato al lavoratore una parte della retribuzione, tale parte va detratta dall'importo lordo totale previsto contrattualmente, così ottenendo il credito lordo oggetto della diffida. In tal caso, precisa l'Inl, non deve essere fatta alcuna operazione di «lordizzazione» dell'importo, poiché lo stesso va considerato già al lordo.  Allo stesso modo si dovrà procedere laddove siano stati corrisposti compensi in ragione di una differente qualificazione del rapporto che, pertanto, risultano incapienti rispetto alla retribuzione prevista dal CCNL.

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