Disco verde alle domande di rinnovo dell’assegno d’inclusione (Adi). A partire da oggi, infatti, chi ne ha beneficiato da gennaio 2024, concludendo i 18 mesi di durata massima a giugno 2025, può farne richiesta per altri 12 mesi con decorrenza da agosto (primo pagamento il giorno 14). Gli interessati sono informati dall’Inps tramite un sms. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2052/2025.
L’assegno di inclusione, come noto, è la misura che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza per i nuclei familiari con soggetti non occupabili, cioè disabili, minorenni, soggetti con almeno 60 anni o in condizione di svantaggio. L’Adi è erogato mensilmente per un periodo di 18 mesi continuativi e può essere rinnovato, per altri 12 mesi, previa sospensione di un mese.
Primi 18 mesi
Nel mese di giugno 2025, spiega l’Inps, è stata erogata la 18ma mensilità ai beneficiari della prima ora, cioè a quanti senza soluzione di continuità hanno percepito l’Adi sin dalla mensilità di gennaio 2024. Pertanto, dal 1° luglio possono presentare nuova domanda don decorrenza da agosto. Agli interessati, spiega l’Inps, viene inviato un sms che comunica il raggiungimento della fruizione delle 18 mensilità e la necessità di presentare una nuova domanda per riprendere la fruizione dell’assegno: «Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese». In particolare, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità di Adi eventualmente spettanti.
Dal 1° luglio
Da oggi, dunque, è possibile presentare le domande di rinnovo dell’Adi. A quelle presentate nel corso del mese di luglio, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti verranno disposti il 14 agosto 2025. Infatti, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese di decorrenza del beneficio, mentre i pagamenti delle mensilità successive intorno al giorno 27 del mese.
Domande semplificate
Al fine di agevolare la presentazione della domanda di rinnovo, per i nuclei familiari che non hanno avuto variazioni nella propria composizione rispetto alla precedente domanda (al netto di nascite e decessi), l’Inps ha previsto semplificazioni d’intesa con il ministero del lavoro. In particolare, il richiedente non è obbligato all’iscrizione al Siisl, né a sottoscrivere un nuovo patto di attivazione digitale (Pad) del nucleo familiare. Invece, nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variato, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda, la richiesta di rinnovo deve essere presentata secondo le regole ordinarie, compreso l’obbligo d’iscrizione al Siisl e la sottoscrizione del Pad del nucleo familiare.
A seguito della domanda di rinnovo, l’Adi avrà una durata di 12 mesi qualora, all’interno del nuovo nucleo familiare, vi sia almeno un componente che abbia già interamente fruito delle precedenti 18 mensilità.