Disabili, Dal 2022 crescono le sanzioni per i datori di lavoro

Valentino Grillo Mercoledì, 01 Dicembre 2021
Pubblicati i due decreti del Ministero del Lavoro che aggiornano le sanzioni per il mancato invio del prospetto annuale e della violazione dell'obbligo di assunzione.

Aumentano le sanzioni per la violazione del collocamento obbligatorio di disabili. In caso di mancato invio del prospetto informativo annuale i datori di lavoro incorreranno dal 1° gennaio 2022 in una sanzione di 702,43 euro più 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (oggi la sanzione è pari a 635,11 euro maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo). Per la violazione dell'obbligo di assunzione si pagherà invece una sanzione di 196€ al giorno.

A fissare le nuove misure è il decreto n. 194 del 30 settembre 2021 diffuso ieri nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro che per la terza volta aggiorna le sanzioni in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999 (l'ultimo adeguamento risale a dicembre 2010).

Prospetto informativo

La legge n. 68/1999 prevede all'articolo 15 che il datore di lavoro, pubblico o privato, debba inviare annualmente il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili. Contro la violazione dell'obbligo è attualmente fissata una sanzione di 635,11€ più 30,76€ per ogni giorno di ritardo.

L'aggiornamento della sanzione dovrebbe avvenire ogni cinque anni (ultimo comma dell'articolo 15) ma l'ultima revisione risaliva al dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010.

Dal prossimo anno il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto sarà soggetto alla sanzione di 702,43 euro più una maggiorazione per ciascun giorno di ritardo pari a 34,02 euro.

Contributo esonerativo

Con un altro decreto (n. 193 del 30 settembre 2021) viene rivisto al rialzo anche il contributo esonerativo, cioè il dazio che i datori di lavoro possono versare per essere esonerati parzialmente dall'obbligo di assunzione di disabili se l'attività è faticosa, pericolosa, con particolari modalità di svolgimento. Dal 1° gennaio 2022 il datore di lavoro dovrà pagare un contributo pari a 39,21€ (rispetto agli attuali 30,64€) per ciascun disabile non assunto e per ciascun giorno lavorativo.

Mancata assunzione

L'incremento del contributo esonerativo ha riflessi anche sulla sanzione per la violazione dell'obbligo di assunzione dei disabili. Trascorsi, infatti, 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l'obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo. Per cui dal 1° gennaio 2022 la sanzione salirà dagli attuali 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto a ben 196,05 euro.

 

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