Disabili, Sanzione ridotta per il datore che sana spontaneamente

Bernardo Diaz Martedì, 22 Giugno 2021

Lo chiarisce in una nota l'Ispettorato del Lavoro. Possibile la c.d. «diffida ora per allora» con il pagamento della sanzione ridotta per i giorni della mancata copertura del «collocamento obbligatorio».

Il datore di lavoro può sanare spontaneamente la violazione del collocamento obbligatorio dei disabili pagando la sanzione ridotta a 38 euro per ogni giorno di mancata copertura dell'obbligo (anziché 153 euro). Lo precisa, tra l'altro, l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 966/2021, dopo il parere conforme del ministero del lavoro (nota prot. n. 5311/2021). I chiarimenti dell'Inl riguardano il ricorso alla diffida ex art. 13 del dlgs n. 124/2004 per le violazioni delle norme sul «collocamento obbligatorio» (cioè l'obbligo per i datori di lavoro di avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori disabili in funzione della forza lavoro) e le conseguenze sanzionatorie.

La diffida

Come noto l'articolo 15, co. 4 della legge n. 68/1999 prevede che trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale non risulti coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, questi è tenuto a versare, a titolo di sanzione, la somma di 153,20 euro (cioè cinque volte il contributo esonerativo) al giorno e per disabile non occupato. La violazione, ai sensi del successivo comma 4-bis, può formare oggetto di diffida a condizione che l'oggetto di diffida sia la presentazione agli Uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero del contratto di lavoro con persone disabili avviate dagli Uffici ovvero della richiesta di assunzione numerica di disabili. Non è possibile, invece, adempiere alla diffida mediante la stipula di «convenzioni».

La sanzione ridotta

Con la diffida il datore di lavoro può pagare la sanzione in misura ridotta ad un quarto del valore a decorrere dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo o dal giorno dopo quello in cui il datore di lavoro, avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non ha effettuato le assunzioni dovute. Naturalmente la sanzione non scatta qualora il ritardo nell'assunzione dipenda dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente. In sostanza, spiega l'Inl, per essere ammesso al pagamento della sanzione minima per effetto della diffida, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata dal datore di lavoro.

Ciò vale anche quando l'assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro, procedendo mediante diffida «ora per allora». Invece, nell'ipotesi in cui, rispetto a un'accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l'obbligo di assunzione per effetto di una riduzione della forza lavoro, la violazione non risulterà più diffidabile. Pertanto, l'ispettore dovrà procedere a contestare la sanzione ordinaria, mediante notifica di illecito.

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