Enti Locali, Cresce al 75% il turnover del personale. Ma solo negli enti virtuosi

Bernardo Diaz Mercoledì, 10 Maggio 2017
Le novità in materia di personale del pacchetto enti locali della manovra correttiva all'esame della Camera dei Deputati. Passa al 75% la percentuale di turnover anche per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Si allenta il blocco del turnover nei comuni ma solo in quelli più virtuosi. L'articolo 22 del decreto legge 50/2017 contenente la manovra bis attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge rivede gli attuali limiti sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato. In particolare per il biennio 2017-2018, i comuni con più di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente, guadagnano la possibilità, in precedenza limitata ai comuni con meno di 10.000 abitanti, di assumere personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino al limite di spesa pari al 75 per cento della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, in luogo del 25 per cento previsto per i restanti enti territoriali. Ove invece non sia soddisfatto il rapporto dipendenti/popolazione imposto agli enti strutturalmente deficitari la percentuale del turn-over resta ferma al 25%.

Per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (enti che non assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) nulla è mutato: essi potranno continuare ad assumere un nuovo dipendente per ogni cessazione intervenuta nell'anno precedente, il c.d. turnover "per teste" ai sensi dell’ articolo 1, comma 562, della L. 296/2006. Del pari nulla viene cambiato per il personale dirigenziale per il quale, ove previsto, restano le percentuali fissate dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, ovvero, l'80 ed il 100% a partire dal 2018.

Per non vanificare l'effetto premiale della misura, introdotta in favore dei comuni che rispettano il patto di stabilità interno dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 del 2016, il decreto innalza dal 75 al 90 per cento la percentuale di sostituzione del personale cessato, posta a limitazione del turn over, con riferimento ai comuni che hanno conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Si tratta delle amministrazioni (tutte, a prescindere dalla propria dimensione demografica) che, grazie ad una buona programmazione del fabbisogno economico, riescono a lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo; tale novità, però, si applicherà solo dal 2018. 

Personale a tempo determinato

Si allentano anche le regole per assumere personale a tempo determinato. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni potranno assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale per la fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o prestazioni verso terzo paganti, in deroga al limite di spesa in materia di contratti di lavoro flessibili fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (cioè nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Le assunzioni, che devono essere effettuate con la ordinaria procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sono condizionate all'integrale assunzione da parte dei comuni dei relativi oneri, a valere su risorse già incassate nel bilancio, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati.    

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