Fondo di Garanzia TFR, Cambia l'iter per le aziende sottoposte a confisca o a sequestro

Bernardo Diaz Venerdì, 18 Settembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Niente azione esecutiva individuale per provare l'incapienza dei beni del datore di lavoro.
Non serve l'azione esecutiva individuale per chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia sul TFR se tutti i beni del datore di lavoro sono sottoposti a provvedimenti di sequestro o di confisca nell'ambito delle misure di contrasto alla mafia. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 103/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza in cui spiega che per l'operatività del Fondo è sufficiente l'inserimento dei crediti da TFR nello stato passivo come accertato dal giudice delegato. In tal caso, peraltro, i lavoratori non dovranno neanche presentare il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento del Tribunale.

Misure di prevenzione

I chiarimenti riguardano il rapporto tra le misure di prevenzione antimafia contenute nel dlgs n. 159/2011 che consistono nel sequestro e nella confisca dei beni dell'imprenditore e l'intervento del fondo di garanzia sui crediti da TFR a favore dei lavoratori dipendenti. Anche in tale ipotesi, il presupposto per l’intervento del citato Fondo di Garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro, cioè l'impossibilità del datore di lavoro a soddisfare il credito in parola, requisito che si ritiene dimostrato con l’apertura di una delle procedure concorsuali, previste dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, oppure, per i datori di lavoro non soggetti a tali procedure, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro. Il legislatore, in tale ipotesi, ha ammesso espressamente (art. 63 e 64 del dlgs 159/2011) che la misura di prevenzione possa essere applicata sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) rendendo, pertanto, sempre possibile l'intervento del Fondo di Garanzia sui crediti da TFR a prescindere dal momento di applicazione delle misure di prevenzione.

Datori non soggetti a procedure concorsuali

Restava da chiarire il quadro applicabile ai datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali. Nei loro confronti l'Inps spiega, infatti, che l'applicazione di una misura di confisca o sequestro ai sensi del dlgs 159/2011 su tutti i beni del datore del lavoro inibisce l'esperimento dell'azione esecutiva individuale del lavoratore e, quindi, impedisce l'intervento del Fondo di Garanzia. L’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario, secondo la particolare disciplina prevista dal D.lgs n. 159/2011, con la formazione uno stato passivo. In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia solo dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs n. 159/2011. Il credito, nei trenta giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione. I lavoratori, peraltro, non dovranno presentare il decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento per carenza di presupposti ove l’amministratore giudiziario, cui spetta il compito di segnalare al pubblico ministero la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del fallimento, abbia rappresentato che l’azienda versa in stato di insolvenza e non sussistono i requisiti di cui agli articoli 1 e 15, ultimo comma, della Legge Fallimentare.

La medesima procedura si applica anche all’ipotesi disciplinata dall’articolo 64, comma 7, del D.lgs n. 159/2011, in cui il fallimento già aperto nei confronti dell’azienda sottoposta a misura di prevenzione viene chiuso in quanto la misura di prevenzione applicata riguarda l’intera massa fallimentare: se non si sono già verificate le condizioni per richiedere l’intervento del Fondo, i lavoratori potranno attivare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia solo all'esito dell'accertamento dello stato passivo.

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Documenti: Circolare Inps 103/2020

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