Indennizzi COVID, Ok alle domande per i lavoratori a termine del turismo

Valerio Damiani Martedì, 18 Agosto 2020
L'Istituto di Previdenza ha messo a disposizione il servizio per la presentazione delle domande dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali privi della qualifica di stagionali.
Ok alla presentazione delle domande di indennizzo COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali privi della qualifica di stagionali. Lo rende noto l'Inps con la Circolare numero 94/2020 pubblicata l'altro giorno dall'ente di previdenza ad illustrazione dei contenuti del decreto interministeriale del 13 luglio 2020 per supportare i lavoratori dipendenti a tempo determinato in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica.

Categorie Beneficiarie

La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali privi della qualifica di stagionale e che, pertanto, non hanno avuto accesso all'indennizzo di 600 euro istituito con il DL Cura Italia (DL 18/2020) per il mese di marzo e poi rinnovato per aprile e maggio con il DL Rilancio (DL 34/2020). Nello specifico con il citato D.I. 13 Luglio 2020 viene riconosciuto l'indennizzo Covid-19 di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai soggetti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 siano stati titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari almeno a 30 giornate. Oltre a tale requisito i lavoratori devono far valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro sia pari ad almeno 30 giornate. E non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di entrata in vigore del D.I. 13 Luglio 2020.

All'interno della Circolare sono, quindi, esposti i codici ateco delle attività (settore del turismo e degli stabilimenti termali) ammessi alla fruizione del bonus.

Riesame delle domande d'Ufficio

L'accesso all'indennità è subordinato alla presentazione di apposita domanda telematica tramite il portale istituzionale. L'interessato può farlo con le credenziali ordinarie ovvero: 1) Pin (sia ordinario che dispositivo); 2) SPID di livello 2 o superiore; 3) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);  4) Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con quelle semplificate (come già disposto per le precedenti  domande di indennizzi COVID-19): in tal caso è sufficiente l'inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

In via eccezionale l'Inps riesaminerà d'ufficio le domande di indennizzo COVID-19 presentate nel mese di marzo 2020 e respinte esclusivamente in ragione dell'assenza della qualifica di stagionale. Tali soggetti, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata originariamente.

Compatibilità/incumulabilità

L'Inps conferma che l'indennizzo non è cumulabile con gli indennizzi covid percepiti ad altro titolo (es. lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori, domestici, stagionali, lavoratori dello spettacolo, eccetera), con il reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza nè con i trattamenti di integrazione salariale causale covid. E' di ostacolo alla concessione dell'indennizzo anche la titolarità di una pensione diretta a carico di forme di previdenza obbligatorie nonchè l'ape sociale. E' compatibile invece con la titolarità di una pensione indiretta, con l'indennizzo ai commercianti, con le prestazioni di invalidità civile, con i trattamenti di disoccupazione indennizzata (es. Naspi, Dis-Coll, mobilità in deroga, disoccupazione agricola), con l'assegno ordinario di invalidità; con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

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Documenti: Circolare Inps 94/2020

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