Interdizione anticipata immediata se la madre non può essere adibita ad altre mansioni

Bernardo Diaz Venerdì, 15 Ottobre 2021
I chiarimenti in una nota dell'Inl in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

L'interdizione anticipata dal lavoro può essere disposta con decorrenza immediata dall'Ispettorato nazionale del Lavoro quando risulti chiaro, da una dichiarazione dello stesso datore di lavoro, che la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inl nella nota prot. 1550/2021.

Interdizione Anticipata

Due le questioni scrutinate. La prima riguarda la data di decorrenza dell’interdizione anticipata dal lavoro disposta, su richiesta della lavoratrice o del datore di lavoro, dall'ispettorato territoriale del lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni in presenza di lavori vietati (ex art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001). Ebbene la nota precisa che l'astensione decorre dalla data di adozione del provvedimento stesso per il quale l'Ispettorato ha 7 giorni dalla ricezione della documentazione.

Solo in un caso l’Ispettorato può disporre l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro ed è quella prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale «ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni».

Parto Prematuro

L'Inl conferma, inoltre, che il principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 - secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto - trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti di interdizione, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.  Del resto, conclude l'Inl nel «Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino» è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

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