Stranieri, la maxisanzione scatta anche con il permesso temporaneo

Valentino Grillo Venerdì, 18 Dicembre 2020
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il permesso provvisorio non esenta il datore di lavoro dalla maxi multa prevista per l'impiego di personale irregolare.
Il datore di lavoro che impiega irregolarmente lo straniero privo del permesso di soggiorno è punito con il raddoppio della maxisanzione per il lavoro nero. E ciò anche se lo straniero ha fatto istanza di regolarizzazione ai sensi del dl n. 34/2020 ed abbia già ricevuto il permesso di soggiorno temporaneo. Lo rende noto l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 1118/2020 pubblicata ieri.

Il chiarimento riguarda l'interpretazione dell'art. 103 del dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), che disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale. In particolare, in caso d'impiego irregolare di stranieri che hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, la norma prevede l'applicazione del doppio della c.d. maxisanzione per lavoro «nero» (da 1.800 a 43.200 euro che raddoppiate oscillano da 3.600 a 86.400 euro). A tale riguardo all'Ispettorato era stato chiesto se il raddoppio della sanzione si applichi nel caso di impiego "in nero" esclusivamente di lavoratori che siano in attesa del rilascio del permesso ovvero anche di lavoratori che abbiano già ottenuto il permesso provvisorio.

La soluzione

L'Inl aderendo al parere rilasciato dal ministero del lavoro (nota prot. n. 12694/2020) estende la misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. Ciò alla luce della ratio legis desumibile dalla procedura di regolarizzazione, volta a evitare che l'impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti per ottenere la trasformazione del permesso temporaneo in un permesso per motivi di lavoro, pericolo cui è soggetto, in pari misura, sia chi è in attesa del permesso temporaneo sia chi già l'ha ricevuto.

Infatti, «se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge (…), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». Deve quindi ritenersi che, conclude l'Inl, il legislatore, facendo riferimento a chi impieghi illecitamente "stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo" abbia inteso riferirsi a tutti gli stranieri che, per aver presentato la domanda, sono tutti coinvolti nella procedura di emersione e alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare (a prescindere dal fatto che abbiano o meno ottenuto già un permesso provvisorio).

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