Lavoratori Marittimi, Le regole per l'assegno ordinario

Bernardo Diaz Lunedì, 27 Novembre 2017
L'Inps detta le regole per l'accesso all'integrazione salariale pagata dal Fondo Solimare per i dipendenti di imprese con un numero di lavoratori superiore a 5.
Assegno ordinario in chiaro per i lavoratori marittimi. L'Inps riepiloga con la Circolare 173/2017 pubblicata l'altro giorno la disciplina di riferimento applicabile per ottenere l'assegno ordinario erogato dal fondo di solidarietà settoriale (Fondo Solimare) in favore dei lavoratori marittimi coinvolti in una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Come noto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 90401 del'8 giugno 2015 come integrato dal DI 95933/2016 e dal DI 99295/2017, il Fondo provvede ad attuare interventi a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. Intervento che viene assicurato tramite la corresponsione di un assegno ordinario di solidarietà.

Assegno ordinario

All'assegno ordinario sono ammessi tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente, più di cinque dipendenti - a seguito dell’accordo del 30 novembre 2015, di adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 - nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.  Per i lavoratori apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, alla ripresa dell’attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.  Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore ed i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accesso all’assegno ordinario non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale. Le causali di intervento che danno titolo ad ottenere l'assegno sono le medesime previste per la Cassa Integrazione Ordinaria (eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato) - e per la Cassa Straordinaria (ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali e crisi aziendali).

La misura e la durata

L’assegno ordinario è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria. A questi importi va dedotto il 5,84% pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Pertanto, per il 2017, i valori dell'assegno ordinario sono i seguenti:

Retribuzione (Euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70 


L’assegno ordinario può essere erogato per una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno. Inoltre, resta la regola generale in materia di CIG secondo la quale la durata massima dell'intervento di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La domanda di accesso

L'Istituto ricorda che le aziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, prevista dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, si applica il disposto di cui all’art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. 

I periodi di erogazione della prestazione dell’assegno ordinario sono, inoltre, utili per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. La contribuzione figurativa dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. L'Inps ricorda, infine, che in capo al datore di lavoro è previsto l'obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.



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Documenti: Circolare Inps 173/2017

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