Lavori in Casa, L’ispettore del Lavoro è libero di entrare

Venerdì, 27 Maggio 2022
Dal momento in cui vengono svolti dei lavori anche il privato domicilio diventa un «cantiere edile» nel quale l’ispettore può liberamente entrare al fine di controllare l’osservanza delle norme sul lavoro

Fare lavori in casa consente all’ispettore del lavoro ad entrare liberamente al fine di controllare l'osservanza delle norme sul lavoro. Con lo svolgimento dei lavori, infatti, l’appartamento non è più «privata dimora» in cui opera il «divieto di accesso ispettivo» ma diventa un «cantiere edile» vero e proprio. Lo ha stabilito la corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 502/2022, che ha riconosciuto piena legittimità a un'ordinanza del 2017 emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un'abitazione, nel cui giardino venivano eseguiti lavori edili con impiego di lavoratori in nero.

La vicenda

I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano «in nero». All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione al pagamento della somma di 15.929 euro, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.

In primo grado, il Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal «potere di ispezione». Il tribunale aveva spiegato che la nozione di «privata dimora», che limita il potere d'ispezione, coincide con la stessa nozione rilevante agli effetti del reato di violazione del domicilio (ex art. 614 del codice penale). Dunque, comprende non solo la casa di abitazione, ma anche ogni altro luogo destinato in via permanente o soltanto transitoria all'esplicazione della vita privata o attività lavorativa, e, quindi, ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (cfr cassazione sentenza n. 6361/2005).

La decisione

Contro la decisione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi hanno proposto ricorso ritenendo che l'accertamento sia stato effettuato presso un «cantiere edile» che non costituisce più «privata dimora», ma area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del comune e degli operatori di polizia giudiziaria, inclusi ispettori del lavoro.  E i giudici di secondo grado hanno condiviso l’impostazione ribaltando la sentenza del Tribunale di Brindisi. Nella motivazioni si legge, infatti, che «... l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna».

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