Lavoro Accessorio, Scatta l'obbligo della comunicazione preventiva

Giorgio Gori Martedì, 18 Ottobre 2016
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge in materia di lavoro accessorio.
Ok alla nuove regole per comunicare il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 185/2016 lo scorso 8 ottobre 2016 l'Ispettorato nazionale del lavoro riepiloga le modalità di attivazione dei voucher. In particolare i committenti imprenditori non agricoli e professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica l'inizio della prestazione di lavoro accessorio. Nell'ipotesi in cui vengano svolte ore di lavoro frazionate, l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato un voucher, dovendolo, all'occorrenza, farlo anche più volte nell'arco della stessa giornata.

Anche se il decreto legislativo 185/2016 prevede che la comunicazione possa essere fatta mediante sms o posta elettronica, per il momento si può farla solo via e-­mail, non oltre i 60 minu­ti che precedono l'inizio della prestazione, alla competente Dtl (direzione del lavoro), agli indirizzi creati appositamente (sono indicati nella circolare). Le e­mail devono essere prive di qualsiasi allegato e devono riportare i dati del committen­te e della prestazione di lavoro accessorio. In particolare bisognerà indicare la Denominazione/Ragione Sociale del datore di lavoro-committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il Luogo, il Giorno e l'Ora di inizio prestazione nonchè l'orario di fine prestazione. La comunicazione deve essere fatta per singolo lavoratore. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, la Denominazione dell'imprenditore agricolo, i Dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il Luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Alla suddetta comunicazione sono tenuti, lo si ricorda, solo i committenti imprenditori e i professionisti con esclusione quindi di associazioni, fondazioni e coloro che operano più in generale nel mondo del no-profit nonchè i soggetti non titolari di partita iva. Resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione all'Inps dell'avvio dell'attività di lavoro accessorio per le relative competenze. 

L'ispettorato spiega, inoltre, che vanno comunicate anche eventuali modifiche o integra­zioni delle informazioni già trasmesse. Anche in tal caso le comunicazioni vanno inviate per e­mail non oltre i 60 mi­nuti prima delle attività cui si riferiscono. Per quanto riguarda il capitolo sanzioni il documento pubblicato indica che la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della «sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in rela­zione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comuni­cazione», senza possibilità di avvalersi della diffida. E ricorda infine che, se oltre alla nuova co­municazione manca anche la dichiarazione d'inizio attività all'Inps, scatta la maxi­sanzio­ne per lavoro nero. Per le violazioni intercorse tra l'8 ed il 17 Ottobre però il documento dispone che «il personale ispettivo terrà in debito conto l'assenza di indicazioni opera­tive» e, quindi, sostanzialmente, che non saranno applicate sanzioni. 

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Documenti: La Circolare numero 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro

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