Lavoro, Al via il fondo di solidarietà per il personale dei servizi ambientali

Nicola Colapinto Lunedì, 21 Giugno 2021

L'Inps fornisce i chiarimenti a seguito dell'accordo sindacale stipulato il 18 luglio 2018. Il Fondo potrà erogare anche l'assegno straordinario con lo scopo di accompagnare alla pensione anticipata o di vecchiaia i dipendenti che maturano i requisiti entro cinque anni.

Prime istruzioni operative per il nuovo Fondo di solidarietà a favore del personale dipendente di aziende del settore dei servizi ambientali. Ne da' notizia l'Inps nella Circolare n. 86/2021 a seguito dell’accordo sindacale stipulato il 18 luglio 2018, recepito con il decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 103594/2019.

Il nuovo Fondo sostituisce dal 12 ottobre 2019, data di pubblicazione in GU del citato decreto interministeriale, le tutele erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e garantisce al personale dipendente di datori di lavoro del settore dei servizi ambientali – che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e che occupano mediamente più di cinque dipendenti – interventi a tutela del reddito (cd. assegno ordinario) nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie e l'assegno straordinario in presenza di processi di agevolazione all’esodo.

Il Fondo eroga anche una prestazione integrativa della Naspi in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I chiarimenti dell'INPS riguardano, in particolare, l'assegno straordinario, mentre per le altre prestazioni l'Istituto si riserva ulteriori istruzioni.

Assegno straordinario

In linea con la disciplina del dlgs n. 148/2015 il Fondo eroga un assegno straordinario a favore dei lavoratori in esubero nell'ambito di processi di incentivazione all'esodo dipendenti delle aziende del settore dei servizi ambientali che occupano mediamente più di cinque dipendenti, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. La durata dell'assegno può raggiungere un massimo di 5 anni (60 mesi) rispetto alla maturazione del diritto alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (ivi inclusa, ove prevista, la finestra mobile.

La misura dell'assegno è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria secondo le regole di cui all'articolo 40 della legge 183/2010.

Finanziamento

Per il finanziamento del Fondo dal mese di ottobre 2019 i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ordinario - calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali - pari allo 0,65% se occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45% se occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a 15 (il contributo è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori) più un contributo aggiuntivo di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato ed il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata.

Oltre a ciò è dovuto un contributo addizionale pari all'1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori che fruiscono dell'assegno ordinario; un contributo integrativo per tutta la durata della prestazione integrativa della Naspi pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati; il contributo per il finanziamento dell'assegno straordinario (costituito sia dalla provvista per il pagamento dell'assegno da parte dell'INPS che dalla contribuzione correlata).

Versamento

L'INPS spiega che i datori di lavoro devono versare il contributo ordinario a decorrere dal mese di luglio 2021 tramite il flusso Uniemens (scadenza 16 agosto 2021, termine che slitta al 20 agosto per la pausa estiva) e gli arretrati sul contributo ordinario, cioè da ottobre 2019 a giugno 2021, entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare (cioè entro il 16 settembre 2021). Entro la medesima data è possibile anche recuperare il contributo ordinario indebitamente versato al FIS. Sono inoltre fornite istruzioni per il versamento della provvista mensile a copertura dell'assegno straordinario e la contribuzione correlata. Per quanto riguarda il versamento dei contributi delle altre prestazioni l'Istituto si riserva ulteriori precisazioni.

Documenti: Circolare Inps 86/2021

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