Lavoro, Assegno di disoccupazione anche per assegnisti e dottorandi

redazione Venerdì, 30 Giugno 2017
La modifica interesserà i rapporti di collaborazione cessati dal 1° luglio in poi. Lo prevede la legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017) in vigore dallo scorso 14 giugno. 
L'indennizzo contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps diventa strutturale. E si estende, dal prossimo 1° luglio 2017, anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio alla conclusione del rapporto lavorativo. L'articolo 7 della legge 81/2017 (legge sul lavoro autonomo) in vigore dallo scorso 14 giugno 2017 ha, infatti, recato alcune modifiche significative che entreranno ufficialmente in vigore dal 1° luglio (sulle quali si attende una Circolare Inps nei prossimi giorni). 

La Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione introdotta dal Jobs Act dal 2015, che già è stata prorogata con il decreto legge milleproroghe sino al 30 giugno 2017 coprirà dunque anche gli eventi di disoccupazione involontaria successivi in via strutturale, cioè senza più una data di scadenza temporale. L'estensione della prestazione viene finanziata tramite un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'aliquota di finanziamento della gestione separata per i collaboratori diventerà, pertanto, più cara schizzando dall'attuale 32,72% al 33,23% in attesa di raggiungere il 34,23% nel 2018 a seguito dell'ultimo scatto previsto dalla legge Fornero nel 2012. L'INPS provvederà al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il perimetro dei destinatari della disoccupazione

Le modifiche apportate dalla legge 81/2017 non hanno mutato le regole di base dell'assegno. Hanno diritto al beneficio solo i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata non pensionati con esclusione, comunque, degli amministratori e sindaci che si trovino in stato di disoccupazione involontario. Ma con riferimento ai rapporti cessati dal 1° luglio 2017 potranno essere ammessi, come accennato, anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, categorie sino ad oggi fuori dal perimetro di tutela. L'ammortizzatore eroga un sostegno economico in misura pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1.195. 

L'indennità mensile, in ogni caso, non può superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, si riduce progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.

Invariate anche le regole di concessione. L'ammortizzatore è concesso in presenza di almeno tre mesi di contribuzione accreditata nella gestione separata dell'Inps nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno solare antecedente alla cessazione del rapporto di collaborazione e la data di cessazione del rapporto stesso (considerato per l'accredito di un mese di contribuzione è necessario un reddito pari a 1.295,66€ tale condizione viene soddisfatta se il reddito percepito dal collaboratore, nel periodo predetto, risulta non inferiore a circa 3.900 euro). Resta inteso che per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del Codice Civile, pertanto ove non siano stati assolti gli oneri contributivi da parte del committente il collaboratore non potrà conseguire il sostegno al reddito.

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