Lavoro, Come funziona lo sgravio contributivo per l'assunzione dei giovani under 35

Bernardo Diaz Mercoledì, 29 Aprile 2020
L'Inps rende operativa la nuova versione dell'incentivo all'assunzione a tempo indeterminato per i giovani sino a 35 anni previsto con la legge 160/2019.
Ok alla nuova versione dell'incentivo per l'assunzione dei giovani di età inferiore a 35 anni. Lo rende noto l'Inps con la Circolare numero 57 del 28 Aprile 2020 in cui spiega nel dettaglio le modalità di fruizione dopo le modifiche apportate dalla legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) alla legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con la quale era stata disciplinata la prima versione dell'incentivo operativa sin dal 1° gennaio 2018 (Circ. Inps 48/2018).

Rapporti incentivati

L'obiettivo e la struttura dell'incentivo è la stessa di quella originaria, la promozione dell'occupazione stabile dei giovani con il riconoscimento in favore del datore di lavoro di uno sgravio contributivo, cioè con una riduzione, per i primi tre anni dall'assunzione, del costo del lavoro.

La misura riguarda le assunzioni di giovani con età non superiore a 35 anni effettuate dal 1° gennaio 2018 in poi con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part-time, con qualifica di operai, impiegati o quadri. Dal 1° gennaio 2021, dopo la modifica operata dalla legge 160/2019, il limite d'età di età del scenderà a 30 anni. Il beneficiario non deve, cioè, avere un'età superiore a 34 anni e 364 giorni alla data di assunzione o della conversione del rapporto a tempo indeterminato (29 anni e 364 giorni dal 1° gennaio 2021).

Lo sgravio interessa anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato; resta escluso, invece, il rapporto di lavoro domestico, l'apprendistato nonché il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulati a tempo indeterminato). Per il diritto allo sgravio è necessario che il lavoratore assunto non abbia mai avuto in vita sua un rapporto a tempo indeterminato ad eccezione del lavoro domestico, intermittente o a chiamata.

La misura dell'incentivo

L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data dell'assunzione ed è pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro entro un tetto massimo di 3.000 euro annui. Lo sgravio sale al 100%, sempre per 36 mesi e sempre fino a 3.000 euro annui, qualora l'assunzione riguardi giovani che, nei sei mesi precedenti, hanno svolto presso il datore di lavoro che li assume attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, o periodi di apprendistato in alta formazione. La soglia massima di incentivo fruibile al mese è pari a 250 euro (3.000/12) che, per i rapporti di lavoro instaurati/risolti nel corso del mese, è riproporzionata a giorni, in misura di 8,06 euro (euro 250/31 giorni). 

I requisiti datoriali

Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato, imprenditori e non (tra cui ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali) nonchè gli enti pubblici non economici, enti ecclesiastici, enti morali eccetera. L'assunzione del lavoratore, come già stabilito in passato per analoghe forme di incentivi, non può essere attuata in violazione del diritto di precedenza nell'assunzione nè può avere ad oggetto qualifiche professionali per le quali sia in atto, presso il datore di lavoro, una sospensione dal lavoro connessa ad una crisi o riorganizzazione aziendale.

Oltre a questi requisiti la legge di bilancio per il 2018 nel delineare la struttura del nuovo incentivo ha imposto che l’esonero contributivo possa essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Inoltre il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Il cumulo con gli altri incentivi all'occupazione

L'incentivo all'assunzione non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni svantaggiate, di cui all’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012. L'Inps informa che, in questi casi, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato. 

E' invece cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 151/2015 e con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

L'Inps conferma, poi, che la misura può essere cumulata sia con l'incentivo “Occupazione Mezzogiorno” che con l'incentivo "Occupazione NEET" applicabili in presenza degli specifici presupposti legittimanti, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 e 2019 nel limite di 8.060 euro annui nonché con il nuovo "Incentivo IO Lavoro" sulle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020 su cui l'Inps fa riserva di ulteriori istruzioni.

Per facilitare la verifica del diritto all'incentivo, l'Inps ha messo online una utility che, in base al codice fiscale, sa dire se il soggetto ha avuto o meno rapporti a tempo indeterminato.  Qualora si tratti di lavoratore già assunto con il nuovo esonero, l'utility indica il periodo residuo dell'agevolazione.

Modalità

Lo sgravio può essere fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive (UniEmens) da questo mese di aprile, il cui termine di versamento dei contributi è 16 maggio e quello d'invio della denuncia è al 31 maggio, salvo proroghe per via dell'emergenza Covid. I datori di lavoro che hanno fatto assunzioni da gennaio 2019 possono recuperare lo sgravio arretrato su una delle denunce relative ai mesi di aprile, maggio o giugno.

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Documenti: Circolare Inps 57/2020; Circolare Inps 40/2018

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