Lavoro, Con il 2017 stop agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori in mobilità

Bernardo Diaz Mercoledì, 11 Gennaio 2017
Si conclude l'attuazione della Riforma Fornero del 2012 sul mercato del Lavoro. Via anche il contributo per finanziare la mobilità ordinaria e la disoccupazione speciale edile.   
Stop al contributo dello 0,30% per la mobilità ordinaria e del contributo aggiuntivo dello 0,8% per l'indennità di disoccupazione edile. Lo comunica l'Inps con il messaggio 99/2017 pubblicato oggi dall'istituto di previdenza. La novità è conseguenza dell'abrogazione dei due trattamenti contro la disoccupazione involontaria scaduti lo scorso 31 dicembre 2016 per effetto dell’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei suddetti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontariaLa medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

Pertanto dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro vedono la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive: 1) contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91); 2) contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91); 3) contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75). Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione.

L'istituto precisa, inoltre, che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017. Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91. I lavoratori in questione, a partire dal 31 dicembre 2016, percepiranno in luogo dell'indennità di mobilità ordinaria o della disoccupazione speciale edile, della Naspi

Stop anche agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità L'abrogazione dell'indennità di mobilità ordinaria farà venir meno anche gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Come noto l’articolo 8, commi 2 e 4, e l’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 prevedevano una riduzione della contribuzione previdenziale a carico dell’azienda nella stessa misura prevista per gli apprendisti, per la durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e 12 mesi in caso di tempo determinato. A ciò si aggiungeva un contributo mensile, pari al 50% dell’indennità non ancora percepita per un periodo di 12 mesi per persone under 50 anni; 24 mesi per gli over 50; 36 mesi over 50 anni residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. Ebbene, ricorda l'Inps, tali incentivi  troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se  il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.



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Documenti: messaggio inps 99/2017

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