In virtù della predetta modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l`Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all`indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione, la rivalutazione era stata fissata a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%; ora il nuovo tasso è stato pari all'1,9%.
L'Ispettorato del Lavoro ha, quindi, pubblicato i nuovi importi validi dal 1° luglio 2018 sia per le ammende che per le sanzioni amministrative (si veda tabella). I datori di lavoro che non rispetteranno le norme in materia di sicurezza e salute incapperanno in sanzioni pecuniarie da 223,36€ a 8.934,59€ a seconda della gravità della violazione. La crescita delle sanzioni fa lievitare anche il pagamento in misura ridotta che per le sanzioni amministrative è pari ad un terzo della sanzione massima edittale ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 (se paga entro 60 giorni dalla contestazione) e l'estinzione agevolata di cui all'articolo 301 prevista dal Dgls 81/2008, pari al minimo edittale qualora il contravventore provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'ispettore del lavoro mediante verbale di primo accesso ispettivo.
Come era stato già stabilito dal Ministero del Lavoro con la Circolare numero 35/2013 con riferimento alla prima rivalutazione scattata il 1° luglio 2013 i nuovi importi si applicheranno esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. Mentre non interesseranno gli accertamenti rilevati precedentemente. L'Ispettorato informa, inoltre, che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 , che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale , le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.