Lavoro, Domande da rifare per l'incentivo "IO Lavoro"

Bernardo Diaz Giovedì, 12 Novembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. In alcuni casi, infatti, le richieste dell'incentivo per lavoratori d'età dai 25 anni in poi sono state contraddistinte da esito «KO-Non accolta», per errata verifica del requisito riguardante lo stato di «privo di impiego»
Sospensione per le domande per l'ammissione all'incentivo IO Lavoro per alcuni datori di lavoro. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 4191/2020 in cui informa che alcune richieste dell'incentivo per lavoratori d'età dai 25 anni in poi sono state contraddistinte da esito «KO-Non accolta», per errata verifica del requisito riguardante lo stato di «privo di impiego». In tal caso i datori di lavoro dovranno inviarla nuovamente secondo le indicazioni comunicate direttamente ai soggetti interessati.

I chiarimenti

La questione riguarda l'accertamento di uno dei requisiti necessari per l'incentivo "IO LAVORO" già illustrato nella Circ. Inps 124/2020. Infatti se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione/trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Come già indicato nella Circolare Inps n. 124/2020 l'Istituto ribadisce che questa condizione si intende soddisfatta da chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cioè 8.145 euro per i lavoratori dipendenti e 4.800 euro per i lavoratori autonomi). 

A seguito dell'invio delle istanze per l'incentivo, spiega l'Inps, si è reso necessario sospendere la verifica del predetto requisito per permettere all'Anpal il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di «KO-Non accolta»: tali istanze vanno nuovamente inviate secondo le indicazioni che saranno comunicate direttamente agli interessati.

La tempistica

Nel documento, inoltre, l'ente previdenziale illustra la tempistica dell'elaborazione delle domande:

a) per le richieste pervenute entro il 6 novembre (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modello di richiesta) è data priorità nell'elaborazione alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 26 ottobre (giorno precedente il rilascio del modello);

b) le istanze di assunzioni/trasformazioni effettuate dal 27 ottobre (rilascio del modello) al 6 novembre sono elaborate in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

c) per le richieste trasmesse dal 7 al 16 novembre (ossia nel periodo dall'11° al 20° giorno successivo al rilascio del modello) è data priorità ad assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 26 ottobre (giorno precedente il rilascio del modello);

d) le istanze di assunzioni/trasformazioni fatte dal 27 ottobre al 16 novembre sono elaborate in base al criterio generale (ordine cronologico di presentazione dell'istanza);

e) anche per l'elaborazione delle istanze inviate dal 17 novembre vale il criterio generale (ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione).

L'assunzione

L'Inps spiega, infine, che in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già fornite.

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Documenti: Messaggio Inps 4191/2020

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