Lavoro, Ecco le novità del decreto sostegni ter

Sabato, 29 Gennaio 2022
In vigore dal 27 gennaio il provvedimento reca un ulteriore esonero contributivo per le imprese del settore turistico e ricreativo oltre che l'esenzione dal pagamento del contributo addizionale CIG per i settori più colpiti dalla pandemia.

Arriva una nuova carrellata di misure di sostegno per le imprese ed i datori di lavoro maggiormente coinvolti dall'emergenza da COVID-19. E' stato, infatti, pubblicato l'altro giorno in Gazzetta Ufficiale (G.U n. 21 del 27.1.2022) il decreto legge n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter») che reca ulteriori misure di aiuto sulla falsariga di analoghi provvedimenti varati lo scorso anno in relazione all'emergenza sanitaria.

A differenza delle prime due versioni (il dl n. 41/2021 e il dl n. 73/2021) il decreto è privo di numerose misure. In particolare non ci sono né nuovi indennizzi covid in favore dei lavoratori precari (stagionali, spettacolo, occasionali eccetera) né il rinnovo del reddito di emergenza né una proroga generalizzata della cassa COVID (assorbita in buona parte dalla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022) o nuovi esoneri contributivi di portata generale.

Settore turismo

Su quest'ultimo fronte va segnalato solo il rinnovo dell'esonero contributivo totale (entro un massimo di 8.060 euro annui da proporzionare su base mensile) per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali già sperimentato con il decreto cd. agosto (art. 7 dl n. 104/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L'esonero viene riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

Cassa Integrazione

Viene stabilito l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo, ristorazione, parchi divertimenti, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, sale cinematografiche, feste e cerimonie (individuati con i codici ATECO nell'Allegato I al Decreto), che - dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 - sospendono o riducono l'attività lavorativa. Questi soggetti pur non avendo più diritto alla Cassa COVID potranno continuare a non pagare il contributo addizionale.

Per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 viene prorogata la Cassa COVID per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022. La misura, come noto, era scaduta lo scorso 31 dicembre 2021 dopo che il dl n. 103/2021 aveva riconosciuto un massimo di 13 settimane fruibili in deroga alla disciplina generale. Durante questo periodo resterà precluso il divieto di licenziamento per motivi economici (salvo le deroghe già ammesse dalla legislazione emergenziale).

Riforma Ammortizzatori sociali

Ci sono, infine, alcuni ritocchi in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in vigore da quest'anno.  Da segnalare, in particolare, la precisazione secondo cui non solo se il lavoratore svolge attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento e' sospeso per la durata del rapporto di lavoro ma anche se durata del rapporto è pari a sei mesi.

Si prevede che la consultazione sindacale possa avvenire anche in modalità telematica; si estende il rafforzamento delle misure di condizionalità non solo ai beneficiari di CIGS ma anche ai fondi di solidarietà; si precisa che l'assegno di integrazione salariale dovuto dai fondi di solidarietà debba essere di importo non inferiore alla CIG (può quindi essere più elevato) e si sopprime, infine, il riferimento secondo cui la proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale nel 2022 possa essere concessa esclusivamente per la causale contratto di solidarieta'.

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