Lavoro, Nessuna rivalutazione per le rendite Inail anche nel 2017

redazione Martedì, 03 Ottobre 2017
Non ci sarà nessun adeguamento delle prestazioni economiche per danno biologico e neppure per l’assegno di incollocabilità, i cui importi, quindi, rimangono gli stessi del 2016.
Prestazioni Inail al palo nel 2017. Per il secondo anno consecutivo, la variazione dell'inflazione Istat è risultata negativa e non produce aggiornamenti ai valori delle indennità per infortuni e malattie professionali di tutti i settori (Industria, marittimo, agricoltura ecc.), ne per danno biologico e per l'assegno di incollocabilità. A spiegarlo è l'Inail nelle circolari n. 38, 39 e 40 precisando che quest'anno a differenza del passato, non arriverà agli interessati alcuna comunicazione. L'istituto precisa che dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 tutti gli importi delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale, di tutti i settori, risultano confermate negli stessi valori aventi decorrenza 1° luglio 2016 (che a loro volta già erano stati confermati nelle misure vigenti al 1° luglio 2015). Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale rimane ferma a euro 77,12 euro. Si tratta, in sostanza, delle rendite per inabilità permanente, dell'assegno una tantum in caso di morte, degli assegni continuativi mensili.  Confermato anche il valore dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa nella misura di 533,22€ al mese per 12 mensilità.

Nessuna rivalutazione neanche per l'indennizzo del danno biologico. Nonostante la perequazione automatica della prestazione economica all’indice Istat dei prezzi al consumo sia stata introdotta soltanto con la legge di Stabilità 2016, a tutt’oggi l’automatismo non ha pertanto prodotto alcun risultato sugli importi.  Dal 2000 anno in cui è stato introdotto il riconoscimento del danno biologico (D.lgs 38/2000), l’importo della prestazione è stato adeguato soltanto due volte in via straordinaria, in attesa che venisse approvato il meccanismo di automaticità di rivalutazione: nel 2007, con la legge n. 247, nella misura dell’8,68% e successivamente con la legge di Stabilità 2014, di un altro 7,57%. La rivalutazione interessa la prestazione tecnicamente che può essere erogata in forma di capitale (somma una tantum) o in forma di Rendita (somma periodica), a seconda del grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore (danno biologico) che va a ristorare. 

Fermo al 2015 anche l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità: 256,39 euro. L'assegno di incollocabilità, come noto, è un prestazione economica erogata dall'Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o di malattia professionale, abbiano riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che per tali conseguenze non siano più in condizioni di poter svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999). Per ottenere l’assegno l’invalido deve avere un'età non superiore ai 65 anni unitamente ad un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; oppure un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

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