Lavoro Occasionale, Così le nuove regole per le imprese agricole e turistiche

Vittorio Spinelli Giovedì, 18 Ottobre 2018
L'Istituto ha diffuso le istruzioni di riferimento a seguito dell'entrata in vigore del cd. decreto dignità la scorsa estate. Le novità per gli imprenditori agricoli e le imprese del settore turistico.
Regole in chiaro per le prestazioni di lavoro occasionale dopo le modifiche apportate dal decreto legge dignità (Dl 87/2018). L'Inps ha pubblicato, ieri, la Circolare numero 103/2018 in cui rende nota, tra l'altro, la nuova disciplina applicabile alle imprese agricole e del settore turistico. Rispetto a queste imprese il legislatore ha, infatti, creato due regimi speciali di riferimento per il contratto di prestazione occasionale con elementi contenenti significative differenze rispetto alla normativa "ordinaria" pensata in origine con l'articolo 54-bis del decreto legge 50/2017. Gli elementi distintivi del predetto intervento normativo sono l'estensione del regime temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa (da tre a 10 giorni prima della comunicazione all'Inps) e - per sole imprese del settore turistico - la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in presenza di un organico non superiore ad otto dipendenti (dai cinque precedenti).

Settore dell'agricoltura

In particolare per le imprese operanti nell'agricoltura, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: 1) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 2) il luogo di svolgimento della prestazione; 3) l'oggetto della prestazione; 4) la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi; 5) il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

L'elemento distintivo della nuova disciplina rispetto al passato riguarda, pertanto, l'estensione da tre a dieci giorni consecutivi della durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente. La comunicazione - spiega l'Inps - avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura che, come noto, oscilla a seconda dell'area professionale e del CCNL temporalmente applicabile (cfr. messaggio inps n. 2887/2017). L'Inps informa, inoltre, che la comunicazione va effettuata almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata.

Il ricorso al lavoro occasionale nell'agricoltura resta consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 107/2017.

Settore Turistico

Per quanto riguarda il settore turistico l'elemento distintivo rispetto al regime ordinario sta nel fatto che il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. L'Inps precisa che possono valersi di questo regime gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00). A tale fine faranno fede le informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni (dai tre previgenti); il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Lavoratori impiegabili

Va segnalato che tanto per le imprese operanti nel settore agricoltura che in quelle turistiche è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (come ad esempio Naspi o mobilità).

A seguito della novella, pertanto, l'ambito di applicazione del contratto occasionale si rstringe leggermente per quanto riguarda il settore turistico potendo questo essere attivato solo riguardo alle predette quattro categorie di lavoratori; mentre nulla cambia per il settore agricolo che già manteneva l'indicata limitazione. Altra novità è che i prestatori dovranno autocertificare di trovarsi in una delle quattro sopra esposte condizioni al momento della registrazione sulla piattaforma Inps. E nel caso in cui il prestatore fornisca dichiarazioni non veritiere l'imprenditore agricolo (e stranamente non gli altri utilizzatori) non incorrerà più nella sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

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Documenti: Circolare Inps 103/2018

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