Lavoro, Per i vecchi voucher resta la comunicazione preventiva

redazione Mercoledì, 22 Marzo 2017
Lo stabilisce il ministero del lavoro in un comunicato diffuso ieri, dopo le perplessità evidenziate sulla mancata previsione di una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2017.
 Per consumare i voucher già acquistati bisogna continuare a rispettare l'obbligo di comunicazione preventiva. L'utilizzo dei buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo, infatti, deve avvenire «nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione» del dl n. 25/2017. Lo stabilisce il ministero del lavoro in un comunicato diffuso ieri, dopo le perplessità evidenziate sulla mancata previsione di una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2017, termine entro cui resta possibile utilizzare i voucher acquistati prima dell'entrata in vigore del dl n. 25/2017.

Come noto il decreto legge 25/2017 ha provveduto all'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti», dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. A tale proposito, il ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

In definitiva per spendere i buoni del lavoro per i restanti nove mesi del 2017 i committenti imprenditori non agricoli e professionisti che ricorrono a tali prestazioni continuano ad essere tenuti, a seguito del correttivo apportato dal Dlgs 185/2016 almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Mentre i committenti imprenditori agricoli  la comunicazione preventiva deve avvenire sempre almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.  Nell'ipotesi in cui vengano svolte ore di lavoro frazionate, l'obbligo di comunicazione all'Ispettorato deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato un voucher, dovendolo, all'occorrenza, farlo anche più volte nell'arco della stessa giornata. Restano in vigore anche le sanzioni rafforzate dall'intervento normativo dello scorso autunno. la violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in rela­zione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comuni­cazione, senza possibilità di avvalersi della diffida.



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