Lavoro, Retribuzione Piena anche in caso di inidoneità alla donazione di sangue

Valerio Damiani Mercoledì, 08 Febbraio 2017
Un documento dell'Inps precisa i contorni della novità contenuta nel Dm 18 Novembre 2015 che ha garantito al lavoratore il diritto a percepire la retribuzione anche in caso di inidoneità alla donazione.
I lavoratori dipendenti hanno diritto alla retribuzione e all'accredito della relativa contribuzione figurativa per il periodo di assenza dal posto di lavoro anche in caso in cui l'interessato risulti inidoneo alla donazione ma solo limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Lo precisa l'istituto di previdenza con la Circolare Inps 29/2017 pubblicata ieri in cui illustra alcuni aspetti della novità introdotta dal Dm 18.11.2015 in vigore dallo scorso 8 marzo 2016 attuativo della legge 219/2005.

Come noto il nostro ordinamento consente alla generalità dei lavoratori dipendenti il diritto ad una giornata di riposo con conservazione della normale retribuzione in caso di donazione di sangue ed emocomponenti. il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione. Per quanto riguarda il settore privato è posto a carico dell’INPS l’onere dei rimborsi al datore di lavoro per tali emolumenti. Successivamente, l’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale”, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, “limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure”.  

L'Inps nel predetto documento precisa che ove il lavoratore dipendente sia stato accertato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi: a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio. La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.  

Documentazione
L'Inps precisa, inoltre, che la non idoneità del donatore deve essere certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome. Al riguardo l'istituto evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante: 1)  i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati; 2) la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale. 

La procedura di rimborso della retribuzione al datore di lavoro
Dal punto di vista amministrativo i datori di lavoro dovranno conservare la documentazione appena indicata per un periodo di 10 anni e, per ottenere il ristoro da parte dell'Inps della retribuzione persa, i datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva UNIEMENS, dovranno porre a conguaglio le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all’Inps. I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia contributiva, possono richiedere il rimborso, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda secondo le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 5 del 16 gennaio 2012 allegando la documentazione sopra citata (dichiarazione del lavoratore e il certificato medico). Nei casi in cui sia dovuto il conguaglio o il pagamento diretto il datore di lavoro avrà diritto anche al ristoro della contribuzione figurativa per il periodo di inidoneità alla donazione del dipendente. In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere ad inviare i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa. La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi antecedenti all’emanazione del D.M. 18.11.2015 cioè quelli intercorrenti  fra la data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del D.M. 18.11.2015 (8 marzo 2016). 



Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 29/2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati