Malattia, La notte in pronto soccorso è ricovero ospedaliero

Bernardo Diaz Martedì, 13 Marzo 2018
I chiarimenti dell'Inps interessano i lavoratori che permangono (per due o più giorni) presso le unità operative di pronto soccorso qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico.
La notte trascorsa in un pronto soccorso è assimilabile al ricovero ospedaliero. In tal caso, pertanto, la struttura ospedaliera deve rilasciare un certificato di ricovero. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 1074/2018, illustrando le modalità per la gestione delle assenze e della relativa certificazione da produrre per quei lavoratori che vengono trattenuti dalle strutture di pronto soccorso.

I chiarimenti dell'Inps interessano i lavoratori che permangono (per due o più giorni) presso le unità operative di pronto soccorso qualora le condizioni del malato richiedano un chiarimento diagnostico - in attesa di dirimere l’evoluzione del caso di specie verso la dimissione o verso il ricovero presso l’apposito reparto della struttura ospedaliera - ovvero nel caso in cui l’appropriato reparto di ricovero non sia immediatamente accessibile.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero. In particolare, spiega l'Inps, possono configurarsi due fattispecie:

1) situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, a un ricovero; in tal caso, il lavoratore deve farsi rilasciare apposito certificato di ricovero;

2) situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna nella struttura, da gestire per gli aspetti dell'indennità Inps come evento di malattia; pertanto, il certificato da produrre è quindi quello di malattia.

In entrambi i casi, aggiunge l'Inps, le strutture sanitarie sono tenute a trasmettere i certificati (di malattia e/o di ricovero) in via telematica e, solo a fronte di tale certificazione telematica, l'evento sarà gestito dall'Inps nelle previste procedure di tutela. Diversamente, qualora, cioè, pur a fronte di ospitalità notturna presso il pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero ma quello di malattia, per consentire la corretta gestione dell'evento, il lavoratore dovrà fornire ulteriori elementi inviando alla sede territoriale dell'Inps e al proprio datore di lavoro apposita documentazione, dalla quale sia rilevabile la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso. Nelle ipotesi residuali in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, spiega infine l'Inps, i certificati potranno essere rilasciati su carta, ma avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori per legge e, in particolare, quelli relativi alla diagnosi e alla prognosi.

Il documento ricorda, infine, che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale -  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.

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Documenti: Messaggio inps 1074/2018

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