Dietrofront dell’Inps sull’esonero dell’addizionale Naspi per le attività stagionali. Oltre alle attività ricomprese nel Dpr n. 1525/1963 il beneficio continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 483/2025 con cui rivede parzialmente le indicazioni fornite con messaggio n. 269/2025 lo scorso 23 gennaio.
Sostanzialmente l’Inps spiega che l’addizionale naspi (1,4%) e la relativa maggiorazione in caso di rinnovo del contratto a termine (0,5%) non va versata:
- Per le attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – ovvero, fino all’eventuale adozione di tale decreto, quelle individuate dal Dpr 1525/1963;
- Dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, purchè definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva stipulata entro il 31 dicembre 2011.
Come, invece, sancito nel messaggio n. 269/2025 l’addizionale e la maggiorazione trovano applicazione in relazione alle attività organizzate per far fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno oppure per esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di destinazione secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Infatti l’articolo 11 della legge n. 203/2024 (cd. «collegato lavoro») ha inteso solo riconoscere a tali attività il beneficio dell’esclusione dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore.
Documenti: Messaggio Inps 483/2025