Niente Ticket Licenziamento per le aziende edili che chiudono il cantiere

Valentino Grillo Mercoledì, 24 Ottobre 2018
L’Istituto ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.
Pronte le diffide per le aziende del settore delle costruzioni edili che non hanno pagato il ticket licenziamento. Ne' da notizia l'Inps nel messaggio numero 3933 del 24 Ottobre 2018 in cui informa di aver avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.

Ticket Licenziamento

L’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).

L’Inps, al fine di dare corso all’obbligo di legge, ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.

L'esonero nel settore edile

Nello specifico, tra i casi di esonero, la citata legge, al successivo comma 34 dell’articolo 2, ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens. 

A questo fine l'Inps chiarisce che le aziende del settore possono comprovare la condizione di esonero, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, tramite la produzione della lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è stato assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.  

In presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo. Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero.

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Documenti: Messaggio Inps 3933/2018

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