Ticket Licenziamento, Raddoppia il contributo per i licenziamenti collettivi

Valerio Damiani Martedì, 16 Gennaio 2018
Dal 2018 il ticket licenziamento raddoppia per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS che ricorrono a procedure di licenziamento collettivo.
Contributi più cari per le aziende che ricorrono a licenziamenti collettivi. Dal 1° gennaio 2018 l'articolo 1, co. 137 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) innalza dal 41 all'82% il ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito di un licenziamento collettivo, per i datori di lavoro soggetti alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. L'obiettivo del legislatore, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa alla legge di bilancio, è quello di disincentivare il ricorso ai licenziamenti collettivi a seguito dell'abolizione del contributo di mobilità avvenuto con la soppressione dell'indennità di mobilità dallo scorso anno.

Come noto l’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha previsto l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, del versamento di una somma di contribuzione pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, limitatamente ai casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, consentano l’accesso alla NASpI (es. vi rientrano, pertanto, anche le dimissioni per giusta causa del lavoratore o la risoluzione consensuale avvenuta all'interno della procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 7 della legge 604/1966). Per quanto riguarda la fattispecie dei licenziamenti collettivi sino al 31.12.2016 la legge Fornero aveva lasciato in vigore l'articolo 5, co. 4 della legge 223/1991 secondo cui il datore di lavoro doveva pagare una contribuzione pari a sei volte il trattamento iniziale mensile di mobilità spettante al lavoratore, importo che veniva dimezzato in caso di licenziamento avvenuto all'interno di un accordo sindacale (il cd. contributo di mobilità).

Con la soppressione dell'indennità di mobilità l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012, aveva quindi stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, legge n. 223/1991, non avesse formato oggetto di accordo sindacale, l'azienda dovesse pagare un importo pari a tre volte il nuovo contributo previsto dall'articolo 2, co. 31 della legge 92/2012. In termini comparati, rispetto alla previgente disposizione prevista dalla legge 223/1991, l’impostazione normativa prevista dalle disposizioni della legge n. 92/2012 è divenuta sicuramente più favorevole per i datori di lavoro: dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che procedevano a licenziamenti collettivi pagavano - con riferimento a ciascun licenziamento - una somma di contribuzione pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, importo che veniva moltiplicato per tre in mancanza dell'accordo sindacale.

La novella del 2018

La legge di bilancio per il 2018, con esclusivo riferimento alle aziende soggette alla CIGS, a decorrere dal 1° gennaio 2018, provvede quindi ad elevare dal 41 all’82 per cento il ticket ordinario di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito di un licenziamento collettivo venendo così a ripristinare l’onere per il licenziamento collettivo del personale in termini tendenzialmente coincidenti con quelli del sistema previgente. Dal 1° gennaio 2018, pertanto i datori di lavoro rientranti nell'ambito Cigs che procederanno a licenziamenti collettivi pagheranno - con riferimento a ciascun licenziamento - una somma di contribuzione pari all' 82 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, importo che viene moltiplicato per tre in mancanza dell'accordo sindacale. L’incremento del ticket di licenziamento si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223/1991, a decorrere dal 21 ottobre 2017.

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