Ok al permesso di soggiorno anche se l'emersione non si è conclusa

Nicola Colapinto Sabato, 15 Maggio 2021
I chiarimenti in una nota del Ministero dell'Interno. Possibile il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche se non c'è un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumere il lavoratore.
Dietrofront sulla concessione del «permesso di soggiorno per attesa occupazione» al lavoratori che non concludono la procedura d'emersione. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e del lungo tempo trascorso dall'invio dell'istanza e dell'alto numero di pratiche ancora in trattazione, il permesso potrà essere concesso anche se non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore. Lo rende noto il Ministero dell'Interno nella Circolare n. 3625/2021 a parziale correzione delle indicazioni già fornite nella nota n. 3020/2021.

I chiarimenti riguardano l'ultima sanatoria, chiusa il 15 agosto, con due distinte procedure. La prima per l'emersione di rapporti di lavoro, con italiani o stranieri, presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020; la seconda sul rilascio del permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri presenti in Italia con titolo scaduto al 31 ottobre 2019. Le sanatorie hanno operato nei settori: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nello specifico i chiarimenti riguardano la procedura di emersione ove sia stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro cessato nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico. Originariamente il Dicastero aveva precisato con nota n. 3020/2021 - con riferimento ai soli contratti di lavoro a termine nel settore agricolo - che la procedura di emersione avrebbe potuto proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro avesse manifestato la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore. Ciò anche se un diverso datore di lavoro si fosse reso disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno. In caso contrario la procedura di emersione non avrebbe potuto proseguire ed, in particolare, il lavoratore non avrebbe potuto ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Le nuove regole

Il nuovo documento ministeriale rivede in senso più favorevole i predetti criteri. In primo luogo precisa che il subentro di un nuovo datore di lavoro può avvenire anche nei rapporti di lavoro domestici e di assistenza alla persona. Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare. Il subentro, inoltre, è possibile anche nelle ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore (non solo, quindi, ove sia spirato il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato nell'attesa della convocazione presso lo sportello unico).

In via eccezionale il Ministero apre, infine, alla possibilità di concedere allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non ci sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore «in considerazione del lungo tempo trascorso dall'invio dell'istanza e dell'alto numero di pratiche ancora in trattazione». In tutte le ipotesi sopra descritte, inoltre, sarà, comunque, necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.

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