Ok alla Cassa Covid sino al 31 dicembre nelle imprese di rilevante interesse strategico

Nicola Colapinto Martedì, 21 Settembre 2021
In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del dl n. 103/2021 che concede ulteriori 13 settimane di Cassa fruibili dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Ok definitivo alla legge che estende la CIG COVID per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale. E' stata, infatti, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge n. 125/2021 di conversione del dl n. 103/2021 recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per  la  salvaguardia di  Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. L'articolo 3 del provvedimento conferma la possibilità di fruire ulteriori 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. La possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 a favore di lavoratori in attività al 21 luglio 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. L'Inps ha regolato le modalità di accesso al trattamento nella Circolare n. 125/2021.

Ai datori di  lavoro che presentano la domanda di accesso resta preclusa, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il 31 dicembre 2021, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere  dal contratto  per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.

Come previsto dalla precedente normativa anticovid tali sospensioni e preclusioni non trovano, tuttavia, applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti  motivati dalla cessazione definitiva dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo (art. 2112 Codice Civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso al lavoratore è concessa la naspi ed il datore di lavoro dovrà versare il ticket licenziamento.

Lavoratori Fragili

La legge n. 126/2021 di conversione al dl n. 105/2021 ha inoltre confermato (all'articolo 9) l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disposizione secondo cui i cd. lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Come si ricorderà la disciplina ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021. 

La novella non proroga, per gli stessi lavoratori dipendenti, un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

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